Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/1971
Corte cost., ord. 5 aprile 1971, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/1971
- Data di deposito
- 5 aprile 1971
- Data di decisione
- 25 marzo 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:77
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 317 del 24 febbraio 1939
- art. 10, comma 2, regio decreto n. 1411 del 25 giugno 1940
- legge n. 739 del 2 giugno 1939
- art. 11, regio decreto n. 1602 del 13 settembre 1934
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 5537
La riduzione a sei mesi del termine di dodici mesi previsto dall'art. 11 r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, sulle privative industriali, per la rivendicazione della proprieta' industriale di oggetti consegnati per l'esposizione, e' stata disposta dall'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, in esecuzione della delega di cui al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che doveva essere esercitata "tenuta altresi' presente la necessita' di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati" compresovi il citato r.d. n. 1602 del 1934, e gia' a prima vista non esorbita dai cosi' ampi limiti della delega. Pertanto ai sensi degli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle N.I., la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), sollevata, in relazione al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza 27 marzo 1969 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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