Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1971

Corte cost., ord. 22 marzo 1971, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/1971
Data di deposito
22 marzo 1971
Data di decisione
11 marzo 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 5494

V. sent. n. 141 del 1970.

Massima n. 5495

V. sent. nn. 93 del 1962 e 141 del 1970.

Massima n. 5496

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217 del R.D: 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Tale questione deve infatti ritenersi risolta nel senso della infondatezza con la sentenza n. 141 del 1970, posto che in essa e' espressamente richiamata la normativa circa la pregiudizialita' civile in confronto dell'accertamento dei reati fallimentari e si e' ritenuto che la competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa opposizione e' precostituita a favore del tribunale fallimentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del predetto decreto, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 93 del 13 novembre 1962;

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 dello stesso decreto, proposta in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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