Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/1971
Corte cost., ord. 22 marzo 1971, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5494
V. sent. n. 141 del 1970.
Massima n. 5495
V. sent. nn. 93 del 1962 e 141 del 1970.
Massima n. 5496
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217 del R.D: 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Tale questione deve infatti ritenersi risolta nel senso della infondatezza con la sentenza n. 141 del 1970, posto che in essa e' espressamente richiamata la normativa circa la pregiudizialita' civile in confronto dell'accertamento dei reati fallimentari e si e' ritenuto che la competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa opposizione e' precostituita a favore del tribunale fallimentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del predetto decreto, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 93 del 13 novembre 1962;
c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 dello stesso decreto, proposta in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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