Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1971

Corte cost., ord. 9 giugno 1971, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1971
Data di deposito
9 giugno 1971
Data di decisione
4 giugno 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5646

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), proposta in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Massima n. 5647

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 5648

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la facolta' di sollevare una questione di legittimita' costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui e' investito. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. e 9, secondo comma, delle Norme integrative:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l;

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, proposta con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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