Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1971
Corte cost., ord. 9 giugno 1971, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 59, comma 1, codice penale
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 5646
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), proposta in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Massima n. 5647
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 5648
L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la facolta' di sollevare una questione di legittimita' costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui e' investito. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. e 9, secondo comma, delle Norme integrative:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l;
dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, proposta con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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