Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1970

Corte cost., sent. 16 giugno 1970, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1970
Data di deposito
16 giugno 1970
Data di decisione
4 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:99

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5068

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e dell'art. 1304 del codice della navigazione, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. L'art. 1 del decreto legge richiamato nell'art. 1304 del codice della navigazione, si limita a escludere l'applicabilita' della legge sull'impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l'aver sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica, ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso, che e' stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello stesso codice della navigazione. Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda l'indennita' di anzianita' e il preavviso di licenziamento, dal collegamento dell'art. 1 con l'art. 2 del D.L. n. 337 dal 1936 che rimanda ai contratti collettivi la determinazione della misura dell'indennita' e del termine di preavviso, nonche' delle relative norme e modalita'. Con tale richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione collettiva, che dovra' sempre operare nei limiti delle norme di legge relative ai predetti istituti (v. artt. 351-362 cod. nav.), non costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti collettivi di cui agli articoli 2118 e 2120 del codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e dell'art. 1304 del codice della navigazione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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