Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1970

Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1970
Data di deposito
10 giugno 1970
Data di decisione
3 giugno 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 5050

E' esatto interpretare l'art. 17 della Costituzione nel senso che esso, pel fatto di condizionare ad un semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico che si svolgano pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo intervento autorizzativo da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, ed invece imposto solo un onere a carico dei promotori, con la conseguenza che nessun illecito penale puo' addebitarsi a coloro che partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato che tale partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Si uniforma a questi principi l'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., nella parte in cui sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori all'obbligo del preavviso e non gia' i semplici intervenuti alla riunione e conferma di tutto cio' puo' trarsi dal quarto comma dello stesso articolo, nonche' dall'art. 28 del regolamento esecutivo del T.U. n. 635 del 1940, che non impongono l'obbligo, ma conferiscono all'autorita' di p.s. solo la facolta' di impedire che le riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo.

Massima n. 5051

Contrasta con l'art. 21 della Costituzione il precetto contenuto nell'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., che incrimina a titolo di contravvenzione il fatto di chi, essendo intervenuto ad una riunione non preavvisata senza essere a conoscenza dell'omissione del preavviso richiesto dal primo comma dello stesso articolo 18, vi prenda la parola; la disposizione impugnata si sottrae invece alla censura di incostituzionalita' relativamente al caso in cui chi prende la parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso, giacche' la posizione che egli viene ad assumere di parte piu' spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i promotori, o comunque lo qualifica in modo particolare, cosi' da assimilarlo ai promotori stessi, differenziandolo dai semplici intervenuti, mai punibili anche ove si dimostrasse la conoscenza da parte loro dell'irregolarita' intervenuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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