Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1970
Corte cost., sent. 28 gennaio 1970, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1970
- Data di deposito
- 28 gennaio 1970
- Data di decisione
- 16 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, codice di procedura penale 1930
- art. 15, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 112, codice di procedura penale 1930
- art. 15, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4817
Non puo' formare oggetto di controllo di costituzionalita' l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento della Camera dei Deputati o in quello del Senato.
Massima n. 4818
La prerogativa di cui godono i parlamentari in base all'art. 15 c.p.p., protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione parlamentare; quindi deve coinvolgere unicamente la posizione dei soggetti che le Camere compongono, ed essi soli, perche' e' tale posizione che viene a formare fondamento logico e giuridico. Non e' quindi fondato che la norma suddetta vulneri il principio di parita'.
Massima n. 4819
Le procedure parlamentari possono trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle singole assemblee; a favore delle quali percio' deve riconoscersi, in materia una riserva di competenza normativa. D'altro canto il procedimento per la concessione dell'autorizzazione non puo' non avere regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se e' vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, e' dalla norma costituzionale che l'effetto proviene, avendo esso dato alla singola Camera legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della competenza che le spetta, perche' soltanto la singola Camera e' legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori. L'art. 15 c.p.p., non viola quindi il principio della obbligatorieta' dell'azione penale.
Massima n. 4820
L'emissione di un mandato o di un ordine, anche di semplice comparizione, e' espressione di una potesta' coercitiva del giudice o del pubblico ministero; e l'art. 68, della Costituzione esclude tassativamente che il magistrato possa rivolgere tale sua potesta' contro coloro che appartengono alle assemblee parlamentari. Il parlamentare deve essere sottratto a limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione, provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano. E' per queste considerazioni che l'art. 15 c.p.p., che vieta al P.M. di contestare l'accusa e procedere all'interrogatorio dell'imputato, non viola il diritto di difesa, anche perche' se fosse consentito il contatto tra giudice e parlamentare imputato, questi si sottrarrebbe all'immunita' prima ancora che il Parlamento accerti l'esistenza di serie ragioni di privazione nella prerogativa.
Massima n. 4821
Il carattere irrinunziabile dell'immunita' parlamentare ha radice nella necessita' di proteggere la funzione dell'organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo componente, che vulnerebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua efficenza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di procedura penale, proposta dal pretore di Novara con ordinanza 24 giugno 1968, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 68 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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