Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1970
Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1970
- Data di deposito
- 10 giugno 1970
- Data di decisione
- 3 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946
Parametri
Massime
Massima n. 5045
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 del D.L.LGT. 9 aprile 1946 n. 212, proposta in riferimento sia all'art. 3, sia all'articolo 38 Cost. sotto il profilo che per i lavoratori della industria il diritto all'assistenza mutualistica per malattia sorge al momento dell'inizio del rapporto di lavoro e per il solo fatto della sussistenza di un vincolo di subordinazione, mentre per i dipendenti delle imprese agricole la suddetta norma dispone che lo stesso diritto sorge con la iscrizione negli elenchi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e decorre dalla data di validita' degli elenchi medesimi. E cio' perche' la differente situazione fra lavoratori dell'industria e lavoratori in agricoltura, sia rispetto alla organizzazione delle imprese, sia rispetto ai presupposti del diritto all'assistenza mutualistica, giustifica la diversa disciplina legislativa. Ed inoltre perche', quale che sia l'espressione usata dalla legge, appare certo che il diritto alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di fornire la prova di tale diritto. Il quale, per la sua realizzazione, ben puo' essere subordinato all'esistenza di determinate condizioni, come quella relativa alla data di validita' degli elenchi stessi, data che del resto, il lavoratore puo' anticipare richiedendo il certificato di cui al quarto comma della norma impugnata. Neppure tale comma e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 38 Cost. Perche' e' certo che il rilascio del certificato attestante che il lavoratore possiede i requisiti occorrenti per l'ammissione alle prestazioni di malattia puo' avvenire immediatamente e - qualche volta - dopo un certo tempo. Ma e' essenziale il caso che l'insorgere della malattia coincida con l'inizio del lavoro, sicche' l'interessato ha tutto il tempo per regolarizzare la sua posizione assicurativa. La legge appresta quindi il mezzo idoneo perche' al lavoratore sia assicurata l'assistenza. Che' se poi si verificano ritardi nel rilascio del certificato per colpa del servizio degli uffici dei contributi unificati, oppure per inerzia dell'interessato, tali ritardi spostano la questione in altro campo e non possono essere assunti a motivi di illegittimita' costituzionale della norma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (assistenza malattia ai lavoratori agricoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Terni del 12 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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