Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1970
Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1970
- Data di deposito
- 25 maggio 1970
- Data di decisione
- 20 maggio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, ultimo co., legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 29, comma 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 29, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 27, comma 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
Massime
Massima n. 5005
Qualora il giudice a quo non precisi con adeguata motivazione come l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate possa incidere sulle cause sottoposte al suo esame, e la Corte rilievi che cotesta incidenza non sussiste nella fattispecie, la questione di legittimita' costituzionale deve considerarsi priva di rilevanza. (Nella specie e' stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riodinamento degli usi civici, in relazione agli artt. 25 e 108 della Costituzione).
Massima n. 5006
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma primo e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 25 e 108, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, alcun limite alla indipendenza ed imparzialita' del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell'ipotesi in cui questi eserciti delle funzioni giurisdizionali nell'ambito di un procedimento amministrativo: per un verso la condizione del Commissario di appartenente all'ordine giudiziario costituisce garanzia sufficiente perche' restino obbiettivamente distinte le funzioni amministrativa e giurisdizionale e quest'ultima sia esercitata con assoluta obiettivita'; per altro verso le garanzie costituzionali che assistono lo stato giuridico del magistrato preposto alla funzione commissariale sono tali da renderlo distaccato non soltanto dall'organo che ne ha proposto la nomina, ma anche dall'interesse amministrativo che lo stesso organo proponente e' chiamato a curare. Pur nel caso in cui il Commissario giudice abbia compiuto nell'esercizio delle sue funzioni amministrative atti comunque suscettibili di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati, ovvero abbia, sempre nell'esercizio delle funzioni amministrative, posto in essere accertamenti o pronuncie nella materia o anche sulla questione che e' oggetto del suo esame in sede giurisdizionale, non viene meno l'indipendenza e l'imparzialita' del Commissario stesso quale giudice e quindi le norme che consentono tali situazioni non contrastano con i principi costituzionali di cui all'art. 108 della Costituzione: infatti l'attivita' giurisdizionale non e' condizionata nei suoi contenuti da quella amministrativa svolta in precedenza, a prescindere dal fatto che non e' raro il caso in cui al giudice ordinario siano attribuite anche funzioni amministrative da esercitare pregiudizialmente o preliminarmente rispetto alle funzioni giurisdizionali senza che cio' comprometta l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice.
Massima n. 5007
Dalla coesistenza pura e semplice in capo al commissario per la liquidazione degli usi civici di poteri riconducibili a funzioni amministrative ed a funzioni giurisdizionali, non puo' dedursi alcuna conseguenza in ordine alla mancanza di indipendenza ed imparzialita' dello stesso Commissario quale giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo in relazione al primo, della stessa legge, sollevata con le indicate ordinanze, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze