Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1970

Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1970
Data di deposito
4 maggio 1970
Data di decisione
23 aprile 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 4996

E' inammissibile perche' manifestamente irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui demanda al Ministro dell'interno, la potesta' di stabilire con regolamento speciale le norme concernenti il trasporto delle sostanze presentanti pericolo di incendio, - potesta' in virtu' della quale si assume essere stato poi emanato il regolamento di cui al D.M. 31 luglio 1934 - sollevata in riferimento all'art. 87, comma quinto, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del Presidente della Repubblica, agli artt. 70 a 82, che disciplinano le fonti di produzione normativa, nonche' all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, che sancisce il principio della riserva di legge in materia penale. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma di legge denunciata non avrebbe infatti alcuna conseguenza sulla validita' e applicabilita' delle norme penali contenute nel regolamento del 1934 la cui trasgressione (art. 78 lettera a commi nono e decimo) forma oggetto del giudizio vertente dinanzi al giudice a quo.

Massima n. 4997

Sia l'art. 63 del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sia il regolamento speciale approvato con D.M. 31 luglio 1934, che si assume essere stato emanato in forza di tale articolo, sono di epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, sicche' quando anche la Corte ritenesse incostituzionale il citato art. 63 - per essersi con esso conferito al ministro dell'interno un potere normativo in violazione del sistema di competenza previsto dalla vigente carta costituzionale, artt. 87, comma quinto e 70 a 82 o con una ampiezza incompatibile col principio della riserva di legge in materia penale, (art. 25, comma secondo) - gli effetti di siffatta pronuncia di incostituzionalita' sopravvenuta potrebbero ricadere solo su atti che, in virtu' della stessa delega, fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma nessuna incidenza avrebbero, per contro, sulla validita' di atti che - come il regolamento del 1934 - sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione e' divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 87, comma quinto, 70 a 82 e 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

Testo integrale

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