Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1970

Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1970
Data di deposito
4 maggio 1970
Data di decisione
23 aprile 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4991

Secondo la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'esonero dal trasferimento per le imprese era limitato al complesso dei mezzi di produzione di energia elettrica, e non comprendeva gli impianti di distribuzione. Le modalita' di trasferimento di questi ultimi rientravano nell'oggetto della legislazione delegata, comprensiva di "tutto quanto attiene ai trasferimenti" delle imprese e dei complessi di beni non sottratti eccezionalmente al passaggio all'E.N.E.L.

Massima n. 4992

La legge 27 giugno 1964, n. 452, non prorogo' la precedente delega legislativa, ma la rinnovo', fissando un nuovo termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, "anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali gia' emanati (......), fermi restando i principi direttivi contenuti" nella detta legge.

Massima n. 4993

L'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, stabili' che l'energia eccedente il fabbisogno prodotta da enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L. "puo' essere ritirata solo dall'Ente nazionale" secondo le modalita' da esso stesso stabilite. In tale disposizione trovava conferma il principio secondo cui alle imprese autoproduttrici era consentita soltanto l'attivita' di produzione di energia elettrica, e non gia' l'attivita' di distribuzione a terzi.

Massima n. 4994

L'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in base alla delega, regolo' il trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti di distribuzione delle imprese. Tale norma, non soltanto trovava la sua giustificazione razionale nel fatto che, in conseguenza dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, quegli impianti sarebbero rimasi inutilizzati, ma trovava la sua legittimazione costituzionale nella conformita' alla delega legislativa, in quanto faceva applicazione del ricordato principio e criterio direttivo, comune a entrambe le leggi di delega secondo cui l'esonero dal trasferimento riguardava soltanto l'attivita' di produzione, mentre rientrava nell'oggetto della delega tutto quanto attiene ai trasferimenti dalla legge non esclusi. Restando nei limiti della delega e attuando i suoi principi, l'art. 3 integrava la norma dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, di cui era logica conseguenza.

Massima n. 4995

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), sollevata dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO -

ROSSI.

Testo integrale

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