Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1970

Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1970
Data di deposito
4 maggio 1970
Data di decisione
23 aprile 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:65

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4989

L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.

Massima n. 4990

La liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21, primo comma, della Costituzione), trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma altresi' nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela, costituzionalmente rilevante, costituisce una finalita' immanente del sistema (sentenze 19 del 1962; 87 del 1966; 84 del 1969).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza 23 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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