Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1970
Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1970
- Data di deposito
- 4 maggio 1970
- Data di decisione
- 23 aprile 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:65
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4989
L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
Massima n. 4990
La liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21, primo comma, della Costituzione), trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma altresi' nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela, costituzionalmente rilevante, costituisce una finalita' immanente del sistema (sentenze 19 del 1962; 87 del 1966; 84 del 1969).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza 23 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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