Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1970
Corte cost., sent. 28 aprile 1970, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1970
- Data di deposito
- 28 aprile 1970
- Data di decisione
- 22 aprile 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, ultimo co., legge n. 1462 del 29 settembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 4977
Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, tutte le volte che il giudice sia chiamato a decidere controversie su fatti che, in base alle regole sulla successione delle leggi nel tempo, continuano a cadere sotto il regime di una legge abrogata ex nunc, ed il sia pur limitato perdurare della efficacia di questa puo' essere eliminato solo con una dichiarazione di incostituzionalita' (cfr. sent. n. 49 del 1970) la abrogazione della legge non fa venir meno la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 4978
L'abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un certo momento la sfera di operativita' della legge abrogata, incide su questa, nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa e' ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di fatti passati. Quando cio' venga accertato nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale nei confronti della legge abrogata, non si esercita un sindacato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne' si affronta il problema se un vizio originario di illegittimita' costituzionale possa essere sanato, ed in quali limiti, da una legge sopravvenuta. Si risolve invece il problema della interpretazione del testo legislativo.
Massima n. 4979
Nella interpretazione del testo legislativo impugnato, preliminare rispetto alla verifica della conformita' della norma alla Costituzione, non si puo' prescindere, quando esso sia stato abrogato, dal complesso normativo entro il quale continua ad operare.
Massima n. 4980
Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 22 del 1965), essendo pacifico che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non garantisce la corresponsione di un indennizzo equivalente al valore del bene espropriato, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica amministrazione puo' offrire a soddisfazione dell'interesse dei privati (cfr. sentenza n. 61 del 1967), il fatto che una legge imponga la determinazione del valore dei beni con riferimento ad una data anteriore a quella dell'espropriazione non costituisce, di per se', violazione del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. Anzi quando la scissione tra la data a cui la legge fa riferimento per la determinazione del valore dei beni e la data dell'esproprio, venga disposta allo scopo di impedire che l'espropriando si avvantaggi di un supervalore derivante dalla esecuzione o dal preannuncio di esecuzione di opere pubbliche, la dissociazione delle due date non solo non e' illegittima, ma, come strumento che preclude ingiustificabili arricchimenti a spese della collettivita', e' espressione di un indirizzo politico fondato su basilari principi della Costituzione.
Massima n. 4981
La scissione disposta dalla legge, in materia di espropriazione, tra la data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni e la data dell'esproprio viola l'art. 42 Cost. solo se, valutata nel complesso della disciplina legislativa in cui la legge si inserisce e delle situazioni di fatto in cui e' destinata ad operare, riduca l'indennizzo (come nel caso deciso con la sent. n. 67 del 1959) ad una misura irrisoria, o renda possibile (come nel caso deciso dalla sent. n. 22 del 1965) che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze, tale riduzione abbia a verificarsi.
Massima n. 4982
Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sulla determinazione degli indennizzi per gli espropri a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) la scissione tra la data a cui deve farsi riferimento per la determinazione del valore dei beni (due anni prima dell'approvazione dello statuto di ciascun consorzio) e la data della espropriazione (da disporsi entro i dieci anni successivi all'approvazione stessa) fu disposta allo scopo di impedire che gli espropriandi traessero vantaggio dal supervalore degli immobili derivante dalla preannunciata esecuzione delle opere pubbliche.
Massima n. 4983
L'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 (il quale stabilisce che per le espropriazioni da effettuarsi a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno, entro i primi dieci anni dall'approvazione dello statuto consortile, l'indennizzo sia determinato sul valore che i beni avevano due anni prima della data di tale approvazione) gia' parzialmente modificato dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1964 n. 608, e' stato abrogato dall'art. 31 della legge 26 giugno 1965 n. 717, che per la determinazione dell'indennizzo rinvia alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni (poi intervenute con la legge 21 luglio 1965 n. 904, in forza della quale alla materia de qua e' applicabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892). Pertanto l'interprete, mentre, prima che fosse abrogato, doveva trarre dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 una norma che, nella sua sfera di efficacia, abbracciava tutte le espropriazioni che dal momento della sua entrata in vigore sarebbero state disposte a favore dei consorzi, sopravvenuta l'abrogazione, non puo' trarre se non una norma caratterizzata ed individuata da suo riferimento alle espropriazioni passate.
Massima n. 4984
In base ai motivi per cui il Tribunale di Bari (ord. n. 212, 213 del reg. ord. del 1968 ecc.) ha impugnato l'articolo 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sugli espropri a favore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione, il problema da risolvere non e' se l'indennizzo da calcolarsi secondo la legge impugnata sia "mera parvenza" ma "se abbia la possibilita' di esserlo" in relazione all'ipotesi che nell'arco del dodicennio che la disposizione prevede possa trascorrere dalla data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni, alla data dell'esproprio "si verifichino elementi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennita' in misura irrisoria se non addirittura simbolica". Il problema proposto riguarda, pertanto, non gli effetti prodotti dalla disposizione impugnata sulle espropriazioni gia' disposte, ma i possibili effetti sulle espropriazioni future. Senonche', poiche' dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962, dopo che e' stato abrogato, non si puo' ricavare una disciplina delle future espropriazioni, manca il presupposto per potersi discutere, riguardo ad esse, dell'alea di una possibile vanificazione della garanzia di un indennizzo non simbolico ne' irrisorio. E poiche' anche i motivi delle ordinanze di rinvio in cui si fa richiamo all'art. 3 della Costituzione, si fondano sul pericolo di futuri eventi perturbatori e sulle loro possibili ripercussioni - ormai senz'altro da escludersi - sulle liquidazioni degli indennizzi calcolati secondo la norma impugnata, la questione va dichiarata non fondata sia in riferimento all'art. 42, terzo comma, sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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