Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1970

Corte cost., sent. 28 aprile 1970, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1970
Data di deposito
28 aprile 1970
Data di decisione
22 aprile 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, legge n. 272 del 20 marzo 1913
  • art. 19, regio decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 4969

Nel caso in cui la legge denunziata contenga piu' disposizioni, ai fini della identificazione e delimitazione dell'oggetto della questione incidentale di legittimita' costituzionale, occorre avere riguardo al giudizio di rilevanza svolto dal giudice del merito in rapporto di necessaria congruenza con la "causa petendi" dedotta davanti ad esso.

Massima n. 4970

Quando non sia contestata la legittimita' dell'imposizione tributaria, la norma che subordina all'adempimento del dovere di contribuente l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, non appare in contrasto col precetto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Nell'ordinamento giuridico posto in essere dalla Costituzione repubblicana, infatti, i diritti individuali dei cittadini sono armonicamente coordinati con quelli della collettivita'. In particolare il diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito nell'art. 24, primo comma, deve essere contemperato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi, che pure e' affermato nell'art. 53, primo comma della Costituzione.

Massima n. 4971

Non sono in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, gli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (concernente le tasse sui contratti di borsa), i quali stabiliscono che non e' ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute. Tali articoli non attengono alla ipotesi di contestazione della legittimita' del tributo (con solve et repete), ne' risulta che l'adempimento del tributo stesso possa rendere l'esercizio dell'azione eccessivamente oneroso, sia dal punto di vista economico, sia con riferimento alle modalita' della prova, che di detto adempimento e' richiesta a carico di chi abbia interesse a proporre o a perseguire il giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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