Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1970
Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1970
- Data di deposito
- 2 aprile 1970
- Data di decisione
- 25 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 546, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4941
La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresi' alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume; in tal caso, e' sempre alla legge che il giudice si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni. Non e' percio' un sofisma affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa: ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni e' legittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale.
Massima n. 4942
L'efficacia della sentenza che dispone il rinvio e' determinata dalla regola del ne bis in idem, che porta, di necessita' e a seconda dei casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia finale. Il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue percio' al fatto che la legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa.
Massima n. 4943
L'art. 546 c.p.p., nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioe' che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che e' stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve ad un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per se' soli insindacabili nella sede di legittimita' costituzionale.
Massima n. 4944
Anche in base al criterio del doppio rinvio che vigeva nel sistema processuale abrogato il giudizio sul punto di diritto si esauriva con una sentenza di cassazione, la seconda; la quale impegnava il giudice di rinvio cosi' come lo impegna oggi il sistema del rinvio unico. Il doppio processo rescissorio non elimina dunque l'asserita compressione del libero convincimento del giudice di rinvio; e non conta che nel sistema anteriore la sentenza vincolante era delle sezioni unite della Cassazione e oggi puo' essere invece la sentenza della sezione semplice, perche' cio' che il pretore pone in discussione e' la legittimita' di una norma che da' effetto definitivo alla decisione di cassazione con rinvio.
Massima n. 4945
Il processo di cassazione, in origine istituito per la custodia di una legge avente vita a se' e per se', per una pronunzia cioe' data all'infuori di ogni interesse di parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e' stato poco alla volta, invece, riportato al giudizio sul caso (possibilita' di evitare il rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito adottati da tale sentenza). E' oggi percio' accettata la configurazione del processo di cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di impugnazione riceve limiti da cio' che alle parti e' consentito di destinare ad un riesame.
Massima n. 4946
L'art. 107, terzo comma, Cost., distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni, non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato su una scala di gradi; non ha percio' alcun nesso con il giudizio. Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa parte o che compone; e quest'organo non puo' operare se non nell'ambito di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia intervenuta, non si da' al giudice di cassazione il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del processo per fasi o stadi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossa dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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