Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1970

Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1970
Data di deposito
22 gennaio 1970
Data di decisione
15 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 630, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4802

L'art. 630 cpv. cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, i condannati detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente possono essere sentiti a loro domanda solo dal giudice di sorveglianza o da pretore del luogo ove sono detenuti, e non anche dal giudice competente alla risoluzione dell'incidente, non e' contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la circostanza che l'audizione di quei condannati non venga effettuata dallo stesso giudice che provvede poi alla decisione dell'incidente, ma per il tramite del giudice a tale scopo delegato, non costituisce un'apprezzabile variazione delle loro possibilita' di difesa che sostanzialmente rimangono integre.

Massima n. 4803

Nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, la diversita' di trattamento desumibile dall'art. 630 cpv. cod. proc. pen., tra i due modi previsti per la comparizione del condannato, a seconda che esso sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente, oppure sia libero o detenuto nello stesso luogo in cui ha sede il giudice dell'incidente, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione; difatti, tale differenza, una volta escluso che l'audizione fatta a mezzo di altro giudice menomi le possibilita' di difesa del condannato, risulta priva di ogni rilievo e comunque, non appare irrazionale tenuto conto delle difficolta' pratiche giustamente ritenute dal legislatore prevalenti rispetto all'irrilevante beneficio dell'audizione personale da parte del giudice competente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma secondo, del codice di procedura penale, sollevata con ordinanza del 27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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