Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1970
Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1970
- Data di deposito
- 23 marzo 1970
- Data di decisione
- 12 marzo 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
- art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
- art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
- decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
Parametri
Massime
Massima n. 4921
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.
Massima n. 4922
Con il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, si e' inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di eta', oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori. Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7 perche' ogni iscrizione o reiscrizione non puo' aver effetto che dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.
Massima n. 4923
Il collegamento dell'iscrizione o reiscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento degli effetti dell'iscrizione al 1 gennaio o al 1 luglio successivi, impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo siano indette le elezioni. E' pertanto palese il contrasto con l'art. 48 della Costituzione.
Massima n. 4924
Fondata e' la questione di legittimita' costituzionale anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto delle norme vigenti si ha infatti che, mentre con l'iscrizione anticipata e' assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la possibilita' di esercitare tale diritto e' posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla ottenuta iscrizione o reiscrizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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