Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1970
Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1970
- Data di deposito
- 23 marzo 1970
- Data di decisione
- 12 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
Parametri
Massime
Massima n. 4907
L'Assemblea costituente ha inteso dare alla nozione di indegnita' morale un significato che comprende la qualita' di fallito e via via si va attenuando in corrispondenza al giusto grado di valutazione che deve darsi alla qualita' stessa; non certo parificabile al grado di indegnita' morale di altre ipotesi di privazione del diritto elettorale, ma intesa nella sua caratteristica concreta, assimilabile quo ad litteram ad una indegnita' morale sia pure nelle piu' lievi delle sfumature. La modificazione, in tal senso, apportata al testo del progetto della Costituzione, segna, infatti, adesione dell'Assemblea costituente ai criteri adottati nel disegno di legge elettorale che divenne la legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Massima n. 4908
La Corte non tocca la discrezionalita' che accompagna l'esercizio della potesta' legislativa quando accerta se la norma impugnata e' coerente alle tendenze affiorate durante il dibattito svolto in sede di formulazione della norma costituzionale alla quale si doveva adeguare e soprattutto quando verifica se quella norma corrisponde al concetto cosi' come in una variabilita' di contenuto puo' essere delineato.
Massima n. 4909
Nell'ordinamento attuale il fallito subisce una diminuzione nella sua capacita' che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine giuridico verso la sua persona. Non e' irrazionale, dunque che si privi il fallito della capacita' elettorale sotto la specie della indegnita' perche' l'elettorato attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualita' adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto, essendoci, inoltre, perfetta coincidenza tra capacita' elettorale attiva e capacita' elettorale passiva.
Massima n. 4910
L'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non viola il principio di parita' in relazione alla diversa situazione fatta all'insolvenza del fallito nel confronto con quella del piccolo imprenditore e con l'insolvenza civile. L'insolvenza civile, infatti, produce al dissestato soltanto svantaggi relativi a singoli rapporti obbligatori; quanto poi al piccolo imprenditore, la sua posizione e' indiscutibilmente diversa rispetto al commerciante soggetto al fallimento, nella cornice dell'ordinamento economico generale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, proposta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 3 dicembre 1968, in riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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