Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1970
Corte cost., sent. 20 marzo 1970, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1970
- Data di deposito
- 20 marzo 1970
- Data di decisione
- 11 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:38
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4900
Il limite di un quinto, stabilito dall' art. 545, quarto comma, Cod. proc. civile, ai fini della pignorabilita', per crediti in genere, degli stipendi e salari dovuti all'esecutato, risulta adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato, che riflette il criterio della progressivita', per cui chi ha una retribuzione piu' bassa viene colpito, in proporzione, con una minore incidenza di misura. La differenza del trattamento stabilito dalla detta norma rispetto alla variabilita' della misura dell'ammontare del pignoramento, prevista dal terzo comma dello stesso art. 545, che ne rimette la determinazione al Pretore, dipende dalla peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato da elementi variabili quali il bisogno dell'alimentando e la capacita' economica dell'obbligato, e non pone in essere quindi alcuna irrazionale discriminazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma suddetta in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi e' altresi' infondata l'analoga questione relativa alla norma di cui all'art. 553 cod. proc. civile, complementare della precedente, che dispone l'assegnazione al creditore della somma pignorata nella misura da lui richiesta, senza possibilita' di graduazione. V. anche sent. n. 20/1968.
Massima n. 4901
Il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio, attinente alla sua conclusione ed attuazione, e non si estende alle contingenti ed eventuali conseguenze che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 Cod. proc. civ., sollevata in relazione all'art. 36 Cost. nel presupposto che, disponendo l'assegnazione al creditore, nella misura da lui richiesta, della somma pignorata su stipendi o salari, potrebbe ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo salariale necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Pinerolo in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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