Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1970
Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1970
- Data di deposito
- 4 marzo 1970
- Data di decisione
- 26 febbraio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4893
E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Massima n. 4894
Nell'ipotesi di sospensione del processo, di cui all'art. 297 c.p.c., anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non puo' dirsi legittimo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale per la prosecuzione del giudizio e' ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali ne' rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza piu' che normale.
Massima n. 4895
Al fine di valutare se in concreto, con riferimento a determinate fattispecie processuali, sia rispettato il principio costituzionale di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, deve valutarsi se alla parte non siano addossati oneri consistenti in attivita' non facili a compiersi e comunque non sempre idonee al conseguimento del risultato perseguito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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