Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1970

Corte cost., sent. 4 marzo 1970, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1970
Data di deposito
4 marzo 1970
Data di decisione
26 febbraio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:33

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4890

L'art. 3 della Costituzione importa che situazioni diverse siano disciplinate in modo diverso: in tale senso e' la giurisprudenza costante di questa Corte.

Massima n. 4891

L'incapacita' naturale per infermita' di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversita' dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non puo' essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si e' posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. E' pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensi', dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. E' anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perche' chi si ubriaca (per sua volonta' o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perche' la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non puo' ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).

Massima n. 4892

Il precetto costituzionale contenuto nell'art. 27, primo comma, della Costituzione, non esclude che sia responsabilita' personale per fatto proprio quella di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato quando si e posto in condizione di commetterlo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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