Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1970
Corte cost., sent. 23 febbraio 1970, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1970
- Data di deposito
- 23 febbraio 1970
- Data di decisione
- 12 febbraio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, tar.all.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 24 giugno 1954
Parametri
Massime
Massima n. 4878
Secondo la costante giurisprudenza della Corte vanno disattesi i profili di illegittimita' costituzionale prospettati nelle deduzioni delle parti che poggiano su motivi diversi o piu' vasti di quelli dedotti nell'ordinanza di rinvio.
Massima n. 4879
La giurisprudenza della Corte, fra i concetti direttivi in materia di delegazione legislativa, ha elaborato, in via principale, quello secondo cui il potere delegato deve essere esercitato in modo conforme alle finalita'. Sicche' alla delega ed alla sua formula, a carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella legislazione precedente. V. anche 3/57, 31 e 135/67.
Massima n. 4880
Secondo il sistema normativo in materia di imposta dovuta da parte delle societa' assicuratrici per le targhe o tabelle pubblicitarie da apporsi sulle cose assicurate, vigenti anteriormente alla legge delegante 27 dicembre 1952, n. 3596, e considerato nel suo complesso, la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe e tabelle a dati anteriori, rappresentati percentualmente dai premi risultanti dal bilancio di competenza, e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialita' dell'evento pubbicitario. La formula usata dalla legge delega 27 dicembre 1952 sopra menzionata dimostra che non si e' inteso abrogare o modificare il sistema precedente, e il decreto delegato 24 giugno 1954, n. 342, risulta conforme ai detti principi, avendo mantenuto, nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di virtualita' in base a denuncia e di riferimento percentuale ai premi di competenza. Pertanto e' infondata la censura di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega sollevata contro la nota marginale all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta di pubblicità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in data 7 febbraio 1968 dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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