Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1970

Corte cost., sent. 23 febbraio 1970, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1970
Data di deposito
23 febbraio 1970
Data di decisione
12 febbraio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, tar.all.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 24 giugno 1954

Parametri

Massime

Massima n. 4878

Secondo la costante giurisprudenza della Corte vanno disattesi i profili di illegittimita' costituzionale prospettati nelle deduzioni delle parti che poggiano su motivi diversi o piu' vasti di quelli dedotti nell'ordinanza di rinvio.

Massima n. 4879

La giurisprudenza della Corte, fra i concetti direttivi in materia di delegazione legislativa, ha elaborato, in via principale, quello secondo cui il potere delegato deve essere esercitato in modo conforme alle finalita'. Sicche' alla delega ed alla sua formula, a carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella legislazione precedente. V. anche 3/57, 31 e 135/67.

Massima n. 4880

Secondo il sistema normativo in materia di imposta dovuta da parte delle societa' assicuratrici per le targhe o tabelle pubblicitarie da apporsi sulle cose assicurate, vigenti anteriormente alla legge delegante 27 dicembre 1952, n. 3596, e considerato nel suo complesso, la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe e tabelle a dati anteriori, rappresentati percentualmente dai premi risultanti dal bilancio di competenza, e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialita' dell'evento pubbicitario. La formula usata dalla legge delega 27 dicembre 1952 sopra menzionata dimostra che non si e' inteso abrogare o modificare il sistema precedente, e il decreto delegato 24 giugno 1954, n. 342, risulta conforme ai detti principi, avendo mantenuto, nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di virtualita' in base a denuncia e di riferimento percentuale ai premi di competenza. Pertanto e' infondata la censura di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega sollevata contro la nota marginale all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta di pubblicità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in data 7 febbraio 1968 dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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