Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1970
Corte cost., sent. 23 febbraio 1970, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1970
- Data di deposito
- 23 febbraio 1970
- Data di decisione
- 12 febbraio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:27
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1798 del 27 novembre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 4874
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), proposta per la parte che conferisce validita' erga omnes al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, in riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione.
Massima n. 4875
Il giudizio sulla legittimita' costituzionale di un decreto legislativo emanato in base alla legge n. 741 del 1959 puo' avere per oggetto, sotto il riflesso dell'eventuale eccesso dalla delega, l'esistenza e la validita' del contratto collettivo a cui il decreto fa riferimento, in quanto si richiede che tale atto sia stato posto in essere da associazioni sindacali e contenga la disciplina normativa di un rapporto di lavoro in vigore, per gli appartenenti alle dette associazioni, al momento dell'emanazione del decreto.
Massima n. 4876
Gli organi rappresentativi delle associazioni sindacali sono qualificati alla stipulazione dei contratti collettivi, che costituiscono scopo essenziale di esse e rientra, secondo i loro ordinamenti interni, nella competenza dei predetti organi.
Massima n. 4877
Non ha fondamento la tesi secondo cui il decreto legislativo 27 novembre 1960, n. 1798, recependo il contenuto dell'atto 26 luglio 1956, avrebbe esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto. Il comportamento delle associazioni sindacali locali e dei singoli iscritti, nonche' delle stesse associazioni nazionali, non veniva a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma confermava che la volonta' delle parti che lo avevano posto in essere era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel contratto spiegava la sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della Repubblica si uniformo' a tale disciplina, al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), proposta, per la parte che conferisce validità erga omnes al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 76 e 87, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO -
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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