Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ult.parte, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 109, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 5340
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata sul rilievo che le norme in essi contenute, relative alla non detraibilita' dal reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio di determinate spese non risultanti da apposita registrazione cronologica, violerebbero il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dando luogo ad una disparita' di trattamento fiscale tra i soggetti in questione a seconda che essi abbiano o meno tenuto la registrazione prescritta. Non sussiste infatti identita' di situazioni tra il soggetto tassabile in base al bilancio che per conseguire l'effetto della detrazione ottemperi alla prescrizione della norma tenendo la registrazione cronologica e soggetto tassabile in base al bilancio al quale la deduzione delle spese viene negata per non avere osservato l'adempimento richiesto. Tutti i soggetti tassabili in base al bilancio si trovano in posizione identica rispetto alla prescrizione normativa che subordina la deducibilita' delle spese alla condizione che esse siano cronologicamente registrate nei modi e con le indicazioni richieste essendo a tutti riconosciuto eguale diritto alla detraibilita' dal reddito delle somme pagate a terzi. Vi e' pertanto identita' di effetti per tutti i destinatari che osservino il precetto della norma e non possono, per contro, invocare identico trattamento, proprio in virtu' del principio di eguaglianza, coloro i quali tale precetto non intendano osservare.
Massima n. 5341
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che subordinano la detraibilita' di determinate spese dal reddito dei soggetti tassabili in base al bilancio (cui consegue l'accertamento di un minor reddito imponibile) alla tenuta di apposite registrazioni cronologiche di dette spese nelle forme prescritte dal codice civile per i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, poiche' la determinazione della quantita' del tributo che il contribuente e' tenuto a corrispondere puo' ben essere dalla legge subordinata (ed e' questa l'ipotesi che ricorre nelle citate disposizioni) all'osservanza di un dato obbligo.
Massima n. 5342
La regolare tenuta di apposite registrazioni cronologiche delle spese deducibili dal reddito dei soggetti tassabili in base al bilancio, ai sensi degli artt. 8, ultima parte, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 109, lett. c, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e' adempimento di facile attuazione per le societa' ed enti tassabili in base al bilancio ed in pari tempo di notevole interesse per gli uffici finanziari i quali vengono posti in condizione di rilevare agevolmente, con rapidita' e precisione, dalle predette registrazioni, i nominativi dei soggetti, estranei all'impresa, ai quali sono stati a qualsiasi titolo corrisposti dei compensi, il loro domicilio fiscale ed i singoli importi agli stessi pagati. Scopo della norma non e' soltanto quello di dare alla finanza la dimostrazione di spese che, essendo state sostenute per la produzione di un reddito, debbono dedursi dal medesimo, ma di consentire altresi' l'esatta individuazione e conseguente tassazione dei soggetti a favore dei quali sono state erogate le somme chieste in detrazione. La norma, quindi, tendendo a impedire possibili evasioni fiscali, appare direttamente giustificata dalla esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria), e dell'art. 109, lett. c, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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