Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1970
Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1970
- Data di deposito
- 28 dicembre 1970
- Data di decisione
- 18 dicembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945
Parametri
Massime
Massima n. 5339
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del D.L.L. 27 luglio 1945, n. 475, secondo il quale, chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto e' punito con l'ammenda uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, senza possibilita' di intervento dell'imputato durante il procedimento di accertamento di tale valore. E cio' perche': a) le garanzie della difesa (vedasi sentenza n. 86 del 1968 e n. 149 del 1969) non riguardano le indagini che il codice di procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e per la ricerca degli indizi, quali quelle demandate nella specie agli ispettorati provinciali dell'Agricoltura; b) nel corso del processo penale al quale i risultati di dette indagini possono dar luogo, non vi e' alcuna limitazione dei diritti della difesa, sussistendo liberta' di critica e potere del giudice di dissentire dalle conclusioni dell'organo amministrativo. E poi perche': a) l'art. 102 della Costituzione vuole soltanto proclamare il principio della unita' della giurisdizione; b) la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 101 Cost. non e' compromessa nel caso in cui nel processo intervengano altri organi per fornire elementi tecnici, essendo questi sempre sottoposti al vaglio del giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (divieto di abbattimento di alberi di olivo), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, con ordinanza del 22 febbraio 1969, del pretore di Gela.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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