Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1970

Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1970
Data di deposito
22 gennaio 1970
Data di decisione
15 gennaio 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 224, comma 1, ult.parte, codice di procedura penale 1930
  • art. 238, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 219, codice di procedura penale 1930
  • art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 222, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 134, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4795

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 224, primo comma, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", e 238, primo comma, del cod. proc. pen., data la loro irrilevanza riconosciuta dallo stesso giudice a quo.

Massima n. 4796

L'art. 219 del cod. proc. pen. necessariamente prescinde dall'applicazione delle garanzie difensive di cui agli artt. 304, bis, ter e quater, dello stesso codice, perche' esso contempla tutte le attivita' che la polizia giudiziaria puo' e deve compiere fino al momento in cui le indagini preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel successivo processo contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura di indiziato di reato, in quanto e' solo da questo momento che devono operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 219 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel presupposto che la polizia giudiziaria possa procedere all'interrogatorio di un indiziato di reita', senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen..

Massima n. 4797

Cfr.: sent. n. 148/69.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 224, primo comma, ultima parte, e 238, primo comma, del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 231, primo comma, e 134, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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