Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1970
Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 224, comma 1, ult.parte, codice di procedura penale 1930
- art. 238, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 219, codice di procedura penale 1930
- art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 222, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 134, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4795
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 224, primo comma, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", e 238, primo comma, del cod. proc. pen., data la loro irrilevanza riconosciuta dallo stesso giudice a quo.
Massima n. 4796
L'art. 219 del cod. proc. pen. necessariamente prescinde dall'applicazione delle garanzie difensive di cui agli artt. 304, bis, ter e quater, dello stesso codice, perche' esso contempla tutte le attivita' che la polizia giudiziaria puo' e deve compiere fino al momento in cui le indagini preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel successivo processo contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura di indiziato di reato, in quanto e' solo da questo momento che devono operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 219 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel presupposto che la polizia giudiziaria possa procedere all'interrogatorio di un indiziato di reita', senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen..
Massima n. 4797
Cfr.: sent. n. 148/69.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 224, primo comma, ultima parte, e 238, primo comma, del codice di procedura penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 231, primo comma, e 134, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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