Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1970
Corte cost., sent. 18 febbraio 1970, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1970
- Data di deposito
- 18 febbraio 1970
- Data di decisione
- 11 febbraio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:19
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 12 novembre 1969
Parametri
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
- art. 81, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 4859
Rispetto all'impugnazione in via principale della legge approvata dell'Assemblea regionale siciliana il 12 novembre 1969, concernente conglobamento ed adeguamento della retribuzione del personale dell'amministrazione regionale, e' infondata l'eccezione d'inammissibilita' sollevata dalla difesa della Regione in considerazione dell'omessa impugnativa da parte dello Stato di una precedente legge regionale la quale, al pari di quella ora impugnata, riliquidava in modo piu' favorevole, con efficacia retroattiva, l'indennita' di buonuscita a funzionari collocati a riposo in epoca precedente. Infatti l'omissione di impugnativa di legge anteriore non da' luogo a preclusione di azione avverso un atto normativo successivo, specie quando, come nel caso in esame, quest'ultimo risulti innovativo rispetto all'altro. Cfr.: anche 44/57, 54/58, 49/63, 113/67.
Massima n. 4860
Poiche' il principio d'irretroattivita' della legge penale e' stato costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale, e' chiaro che, una volta ammesso il potere di disporre legislativamente con efficacia su rapporti anteriori, non puo' venire in considerazione il fatto che siano esauriti, dato che proprio in confronto ad essi si presenterebbe, se esistesse, il divieto di successivi interventi in ordine ai medesimi. Cfr.: 23/67.
Massima n. 4861
Una legge regionale siciliana che disciplina l'indennita' di buonuscita accordata agli impiegati regionali (indennita' che, se pure erogata a cura di un'apposita opera di previdenza e liquidata in base a norme non in tutto coincidenti con quelle regolative della pensione, come avviene per gli impiegati statali, e' da considerare parte integrante del trattamento di quiescenza, quale vero e proprio diritto patrimoniale connesso con lo status di dipendente di ruolo che abbia maturato il diritto a pensione) va ricondotta alla competenza legislativa esclusiva di cui alla lett. q dell'art. 14 (stato giuridico ed economico degli impiegati regionali) e non alla competenza legislativa concorrente di cui alla lettera f dell'art. 17 (legislazione sociale) dello Statuto siciliano. Rispetto ad essa non viene conseguentemente in considerazione il limite dei principi dell'ordinamento giuridico statale.
Massima n. 4862
Non contrasta con l'art. 81 della Costituzione una legge regionale siciliana sull'erogazione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti della Regione la quale comporti un incremento di spesa gravante su un fondo autonomo, dotato di bilancio separato da quello regionale, anche se la Regione contribuisca percentualmente ad integrare le entrate di tale fondo, ove non risulti con certezza che dalle nuove provvidenze derivi in modo diretto e sicuro un aggravio finanziario per la Regione stessa.
Massima n. 4863
E' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969, di modifica della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, concernente conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione regionale, nella parte in cui, disponendo la rivalutazione dell'indennita' di buonuscita a favore del personale predetto cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, la commisura agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anziche' agli stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti, come era avvenuto per il personale cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969 (di modifica alla legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, concernente conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione regionale) nella parte in cui, disponendo la rivalutazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale predetto cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, la commisura agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anziché agli stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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