Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1970

Corte cost., sent. 16 dicembre 1970, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1970
Data di deposito
16 dicembre 1970
Data di decisione
10 dicembre 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:189

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5303

Pur dovendosi riconoscere che gli artt. 595 e 599 del codice civile pongono, nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilita' giuridica che egli ha di ricevere per testamento dal binubo, una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo, tuttavia tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa e gli interessi oggetto di tutela: tale disciplina e' dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Si tratta di criterio razionale, comunque non sindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale.

Massima n. 5304

La norma contenuta negli artt. 595 e 599 del codice civile non incide sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi garantita dall'art. 29 della Costituzione. La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del binubo, infatti, sussiste solo sul terreno successorio ed in una particolare ipotesi che trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di tutela di determinati interessi familiari. Essa, peraltro, attesa la sua limitata incidenza, non consente di operare una speciale qualificazione del matrimonio del binubo.

Massima n. 5305

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 595 e 599 del codice civile, sollevata, con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costruzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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