Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1970
Corte cost., sent. 18 febbraio 1970, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1970
- Data di deposito
- 18 febbraio 1970
- Data di decisione
- 11 febbraio 1970
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:18
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
- art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 4854
Il ricorso in sede di conflitto di attribuzione e' dato sia allo Stato sia alle Regioni interessate, quando una Regione "invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione", oppure, all'inverso, quando la sfera di competenza costituzionale di una Regione "sia invasa da un atto dello Stato" (art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87). La formula adoperata (invasione dell'altrui sfera di competenza) e' la stessa usata dagli artt. 32 e 33 della legge n. 87, e gia' prima dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento all'impugnazione da parte di una Regione di leggi statali o di altre Regioni; laddove il rinvio di leggi regionali per nuova deliberazione e ' ammesso ogni volta in cui, piu' largamente, si assume che la legge regionale "eccede" dalla competenza della Regione, mentre poi l'impugnazione davanti alla Corte ne e' prevista con la dizione "promuovere la questione di legittimita' costituzionale" (art. 127 della Costituzione e corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali: art. 33 Statuto della Sardegna, art. 31 Statuto della Valle d'Aosta e art. 49 Statuto del Trentino-Alto Adige, nonche' art. 31 della legge n. 87 del 1953).
Massima n. 4855
Inerisce al concetto stesso di "conflitto di attribuzione" (o, come anche si esprime l'art. 39 della legge n. 87, "regolamento di competenza"), cui puo' dar luogo l'atto di un soggetto od organo, che l'atto medesimo illegittimamente incida nella sfera riservata ad altro soggetto od organo, menomandone una competenza o impedendogli di esercitare poteri e diritti ad esso spettanti: non, dunque, il mero eccedere dalla propria competenza, che non si rifletta dannosamente in quella altrui, ne' tanto meno un qualsiasi vizio di legittimita', sono richiesti ad aversi conflitto di attribuzione, ma - per ripetere la formula dei testi vigenti - una "invasione" nella sfera del soggetto ricorrente.
Massima n. 4856
Quando un conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti di una Regione ha per oggetto un regolamento interno del consiglio regionale, che abbia disposto in materia sicuramente di competenza della regione, ma che si sostiene sia viziato per violazione delle norme statutarie sulla ripartizione della competenza non tanto tra organi diversi della Regione, quanto addirittura tra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo, la sentenza della Corte costituzionale - qualunque debba essere nel merito l'esito del giudizio - non puo' conformarsi alle norme di legge (art. 38 della legge n. 87 del 1953, richiamato dal successivo art. 41) prescriventi che le decisioni adottate su conflitti di attribuzione si concludano con la dichiarazione del potere "al quale spettano le attribuzioni in contestazione".
Massima n. 4857
Un ricorso per conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti di una regione ed avente per oggetto un regolamento interno del consiglio regionale, che abbia disposto in materia sicuramente di competenza della regione ma che si sostiene sia viziato per violazione delle norme statutarie sulla ripartizione della competenza non tanto tra organi diversi della regione, quanto addirittura fra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo, deve ritenersi inammissibile, non profilandosi nella specie un'ipotesi di conflitto di attribuzione a norma degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 4858
E' infondata la preoccupazione che un Consiglio regionale abbia a dare veste e parvenza di disposizioni regolamentari a norma che, per il loro oggetto, dovrebbero avere forma legislativa, nell'intento di sottrarle cosi' ai controlli costituzionalmente stabiliti per le leggi regionali, in quanto, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le delibere che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il nome e per la maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei Consigli regionali, che formano oggetto dell'impugnativa statale, preventiva - com'e' noto - rispetto alla loro promulgazione; di guisa che, in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilita' di impugnare la delibera consiliare entro i termini prescritti per ricorrere contro le leggi regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto del 29 luglio 1969 contro la Regione della Sardegna per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito della approvazione da parte del Consiglio della Regione della Sardegna di modifiche al proprio regolamento interno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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