Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1970
Corte cost., sent. 2 dicembre 1970, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1970
- Data di deposito
- 2 dicembre 1970
- Data di decisione
- 26 novembre 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
Parametri
Massime
Massima n. 5284
La diversita' di disciplina giuridica dettata dall'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 e dall'art. 2122 del codice civile, in ordine alla attribuzione della indennita' di anzianita' in caso di morte, rispettivamente, del dipendente non di ruolo dello Stato e del dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, pur non trovando riscontro in una oggettiva ed importante diversita' dei due rapporti, ha una razionale giustificazione. Infatti, pur dovendosi ritenere che l'indennita' (di anzianita') dovuta in caso di cessazione del rapporto di impiego o di lavoro per morte del lavoratore faccia parte del complessivo trattamento retributivo del lavoro, tuttavia i beneficiari di tale indennita' sono individuati sulla base di determinate situazioni che li collegano al defunto lavoratore: onde non e' irrazionale il citato articolo 9 allorche' ha inteso riservare l'indennita' ai figli maggiorenni solo se viventi a carico del dipendente deceduto.
Massima n. 5285
Il diritto alla indennita' di anzianita', facente parte del complessivo trattamento retributivo del lavoro - ancorche' rifletta un'esigenza di carattere previdenziale - sorge solo all'atto ed in dipendenza della cessazione del rapporto e quindi, in quanto tale, non entra a far parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto: in particolare prima della di lui morte, quando questa sia la causa di cessazione. Consegue che in caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore la individuazione dei soggetti titolari del diritto costituisce oggetto di un'autonoma determinazione da parte del legislatore.
Massima n. 5286
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che in caso di morte del dipendente non di ruolo dello Stato l'indennita' di anzianita' per cessazione del rapporto di impiego non spetta ai figli maggiorenni dello stesso dipendente, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello stato), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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