Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1970
Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:162
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 715 del 9 maggio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 5245
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 129 del 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia).
Massima n. 5246
Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova, che stabilisce, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali spettanti ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festivita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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