Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1970

Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1970
Data di deposito
18 novembre 1970
Data di decisione
12 novembre 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 136, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5241

L'art. 136, lett. b), del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui sono detraibili "le imposte afferenti i redditi singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione della imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso", e' costituzionalmente illegittimo, in quanto, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato, ha esorbitato dai limiti di cui all'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, per avere aggravato a danno dei contribuenti il sistema accolto nella legislazione precedente, in base al quale, a mente dell'art. 8, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, venivano ammesse in detrazione "le imposte e tasse di ogni specie".

Massima n. 5242

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, prospettata sotto il profilo dell'eccesso di delega, e' fondata non soltanto in riferimento alla imposta di successione che ha dato origine al giudizio a quo, ma anche in riferimento alle altre "imposte e tasse di ogni specie" contemplate dall'art. 8, n. 2, della legge istitutiva dell'imposta complementare 30 dicembre 1923, n. 3062, onde, in applicazione dell'art. 27 della legge del 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' deve estendersi a tutta la lettera b) della norma denunziata con l'effetto dell'integrale ripristino del n. 2 dell'art. 8 succitato.

Massima n. 5243

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sotto il profilo della violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi e reciprocamente autonomi e non puo' dirsi, in relazione alla prima, che la capacita' contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari inerenti alle seconde.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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