Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1970
Corte cost., sent. 18 novembre 1970, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1970
- Data di deposito
- 18 novembre 1970
- Data di decisione
- 12 novembre 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 136, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
- art. 63, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, Costituzione
Massime
Massima n. 5241
L'art. 136, lett. b), del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui sono detraibili "le imposte afferenti i redditi singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione della imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso", e' costituzionalmente illegittimo, in quanto, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato, ha esorbitato dai limiti di cui all'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, per avere aggravato a danno dei contribuenti il sistema accolto nella legislazione precedente, in base al quale, a mente dell'art. 8, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, venivano ammesse in detrazione "le imposte e tasse di ogni specie".
Massima n. 5242
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, prospettata sotto il profilo dell'eccesso di delega, e' fondata non soltanto in riferimento alla imposta di successione che ha dato origine al giudizio a quo, ma anche in riferimento alle altre "imposte e tasse di ogni specie" contemplate dall'art. 8, n. 2, della legge istitutiva dell'imposta complementare 30 dicembre 1923, n. 3062, onde, in applicazione dell'art. 27 della legge del 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' deve estendersi a tutta la lettera b) della norma denunziata con l'effetto dell'integrale ripristino del n. 2 dell'art. 8 succitato.
Massima n. 5243
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sotto il profilo della violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi e reciprocamente autonomi e non puo' dirsi, in relazione alla prima, che la capacita' contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari inerenti alle seconde.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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