Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1970

Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1970
Data di deposito
4 febbraio 1970
Data di decisione
29 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 392, codice di procedura penale 1930
  • art. 398, codice di procedura penale 1930
  • art. 372, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4849

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione perche' nei procedimenti pretorili, la discriminazione tra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio della facolta' conferita al pretore di procedere o meno all'istruzione non e' meramente discrezionale, ma condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalle semplicita' dei fatti; e perche', inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati e' giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore. (V. anche sent. n. 46 del 12 aprile 1967).

Massima n. 4850

Come la Corte ha gia' affermato, il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non puo' essere esercitato con identiche modalita' in ogni caso, ma puo' essere regolato in modo diverso in relazione alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purche' ne vengano assicurati scopo e funzione. Si giustificano percio' le diversita' di disciplina nell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento pretorile rispetto al procedimento innanzi al tribunale, e le necessarie variazioni dell'esercizio di tale diritto, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, a seconda che il processo sia o no istruito prima del dibattimento.

Massima n. 4851

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., atteso che nei procedimenti pretorili, allorquando il Pretore, prima del dibattimento, non procede ad alcuna istruttoria ne' ad atti istruttori di polizia giudiziaria, il mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' in tal caso, come avviene per il giudizio per decreto e per il giudizio direttissimo, tutto viene rinviato alla fase dibattimentale. E per siffatti giudizi, il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa non e' in contrasto - come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966) - con il ripetuto art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze 22 aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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