Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 392, codice di procedura penale 1930
- art. 398, codice di procedura penale 1930
- art. 372, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4849
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione perche' nei procedimenti pretorili, la discriminazione tra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio della facolta' conferita al pretore di procedere o meno all'istruzione non e' meramente discrezionale, ma condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalle semplicita' dei fatti; e perche', inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati e' giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore. (V. anche sent. n. 46 del 12 aprile 1967).
Massima n. 4850
Come la Corte ha gia' affermato, il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non puo' essere esercitato con identiche modalita' in ogni caso, ma puo' essere regolato in modo diverso in relazione alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purche' ne vengano assicurati scopo e funzione. Si giustificano percio' le diversita' di disciplina nell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento pretorile rispetto al procedimento innanzi al tribunale, e le necessarie variazioni dell'esercizio di tale diritto, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, a seconda che il processo sia o no istruito prima del dibattimento.
Massima n. 4851
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., atteso che nei procedimenti pretorili, allorquando il Pretore, prima del dibattimento, non procede ad alcuna istruttoria ne' ad atti istruttori di polizia giudiziaria, il mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' in tal caso, come avviene per il giudizio per decreto e per il giudizio direttissimo, tutto viene rinviato alla fase dibattimentale. E per siffatti giudizi, il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa non e' in contrasto - come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966) - con il ripetuto art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze 22 aprile 1968 del pretore di Padova e 12 marzo 1969 del pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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