Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1970

Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1970
Data di deposito
4 febbraio 1970
Data di decisione
29 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 374, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4846

Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25 Cost., e' rispettato dalle norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione anche se, in conseguenza dell'applicazione di dette norme, e' sottratta al giudice, altrimenti competente, la cognizione del reato (nella specie nella fase istruttoria).

Massima n. 4847

Col principio del giudice naturale non contrasta l'art. 374 del Cod. proc. penale, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore dispone il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore nel caso in cui il reato, per cui si procede, risulti appartenere alla di lui cognizione o, a seguito del proscioglimento dal reato piu' grave, siano venute meno le ragioni per devolverlo, in via di connessione, alla competenza del tribunale.

Massima n. 4848

Non lede il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 374 c.p.p., nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, a conclusione dell'istruzione formale, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che a questo spetti la competenza in ordine al reato per cui si procede. Non puo' profilarsi infatti disparita' di trattamento processuale nei confronti dell'imputato, nel caso che all'istruzione proceda il giudice istruttore, e non il pretore, posto che l'art. 374 predetto presuppone ed esige che anche per i reati di competenza pretoria, dei quali egli conosce per connessione, si proceda ad atti istruttori volti a stabilire se sussistano prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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