Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 374, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4846
Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25 Cost., e' rispettato dalle norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione anche se, in conseguenza dell'applicazione di dette norme, e' sottratta al giudice, altrimenti competente, la cognizione del reato (nella specie nella fase istruttoria).
Massima n. 4847
Col principio del giudice naturale non contrasta l'art. 374 del Cod. proc. penale, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore dispone il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore nel caso in cui il reato, per cui si procede, risulti appartenere alla di lui cognizione o, a seguito del proscioglimento dal reato piu' grave, siano venute meno le ragioni per devolverlo, in via di connessione, alla competenza del tribunale.
Massima n. 4848
Non lede il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 374 c.p.p., nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, a conclusione dell'istruzione formale, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che a questo spetti la competenza in ordine al reato per cui si procede. Non puo' profilarsi infatti disparita' di trattamento processuale nei confronti dell'imputato, nel caso che all'istruzione proceda il giudice istruttore, e non il pretore, posto che l'art. 374 predetto presuppone ed esige che anche per i reati di competenza pretoria, dei quali egli conosce per connessione, si proceda ad atti istruttori volti a stabilire se sussistano prove sufficienti per il rinvio a giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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