Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 4843
Dal principio gia' affermato dalla Corte con la sent. n. 75 del 27 giugno 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita'. corrisposta ai prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegati o di operai ai sensi dell'art. 9 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, in relazione all'art. 2095 Cod. civ., ha carattere di retribuzione differita, non discende l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 10 della legge stessa, che escluderebbe gli apprendisti dal detto beneficio economico e violerebbe cosi' gli art. 3 e 35 della Costituzione. La questione, invero, ha come suo oggetto specifico l'individuare la natura del contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro ed agli effetti dell'attribuzione dell'indennita' di anzianita', mentre per potersi affermare l'irrilevanza, dovrebbe supporsi gia' risoluta la questione nel senso della completa equiparabilita' dei due contratti.
Massima n. 4844
La formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, secondo cui l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 9 precedente va corrisposta "ai prestatori d'opera che rivestono la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 del c.c.", riguarda il rapporto di lavoro ordinario e non anche quello di apprendistato, considerato e definito "speciale" sia dall'art. 2134 c.c., sia dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25. Inoltre le "qualifiche" che vengono a rivestire i soggetti del rapporto sono direttamente riferite dalla norma in esame al citato art. 2095 c.c. Pertanto, conformemente alle conclusioni raggiunte da notevole parte della giurisprudenza e della dottrina sulla base di queste rilevazioni di ordine esegetico e sistematico oltre che di considerazioni sulla speciale natura del rapporto di apprendistato, deve ritenersi che la formulazione dell'articolo e' tale da escludere un suo riferimento estensivo al rapporto medesimo.
Massima n. 4845
E' da escludere che il contratto di apprendistato abbia natura di contratto a termine, e come tale sia soggetto alla esclusione dal beneficio dell'indennita' di anzianita' a norma dell'art. 2020 Cod. civ., come pure che possa equipararsi al contratto in prova, anch'esso sottratto alla normale corresponsione dell'indennita' per effetto dell'art. 2096 cod. civ.. Si deve invece affermare che il rapporto di apprendistato e' assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, come risulta dalla stessa definizione dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dalle norme ivi contenute circa gli obblighi ed i diritti dei contraenti. Cio' anche se deve riconoscersi la specialita' del rapporto stesso, in vista dell'obbligo dell'insegnamento cui e' tenuto l'imprenditore, obbligo che costituisce una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione del lavoro, ma da' luogo ad un rapporto complesso, costituito da elementi i quali, componendosi, non perdono la loro individualita'. Pertanto, la privazione per l'apprendista del diritto di conseguire, in ogni caso, alla pari degli altri lavoratori, l'indennita' di anzianita', crea una situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una diversita' di situazione di trattamento di fatto e di diritto nei soggetti destinatari della norma, e si concreta cosi' una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, che sancisce l'esclusione degli apprendisti dal beneficio dell'indennita' di anzianita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GISEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPOLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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