Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1970

Corte cost., sent. 13 luglio 1970, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1970
Data di deposito
13 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:133

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5182

A partire dalla sentenza n. 126 del 1968, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' stato affermato il principio che, quando si tratti di questioni relative alla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell'art. 3, ma solo in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione: e quest'ultima disposizione e' stata interpretata (sent. n. 127 del 1968 e n. 147 del 1969) nel senso che "la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite dell'unita' della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per il marito e per la moglie" con conseguente irrilevanza di ragioni di differenziazione di trattamento "diverse da quelle concernenti la predetta unita'".

Massima n. 5183

Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte, in materia di rapporti tra coniugi, a partire dalla sentenza n. 126 del 1968, si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimita' costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unita' familiare costituisce il solo legittimo limite all'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante e' se le diversita' di trattamento di volta in volta considerate, trovino in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale.

Massima n. 5184

La unita' della famiglia non si indebolisce, ma, al contrario, si rafforza quanto piu' i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarieta' e dalla parita'.

Massima n. 5185

Riguardo al problema se una disparita' di trattamento giuridico tra i coniugi trovi giustificazione, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in funzione dell'unita' familiare, si puo' affermare che, quando si tratti di rapporti patrimoniali, e' proprio la eguaglianza dei coniugi che garantisce quella unita', e, viceversa, e' la disuguaglianza a metterla in pericolo.

Massima n. 5186

Nella sentenza n. 144 del 1967 la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile e' fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne, alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito - fra i quali, appunto, quelle derivanti dalla norma de qua - si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potesta' maritale), sicche', ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe apporsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci". Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte non manco' di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.

Massima n. 5187

Come e' dimostrato anche dalla disposizione dell'art. 146, cod. civ., circa la prevista sospensione dell'"obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie", l'obbligo (posto dall'art. 145 a carico del marito) di somministrare tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento. Se a proposito della moglie si parla di "contributo", cio' avviene perche' la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente.

Massima n. 5188

A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.

Massima n. 5189

Per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito - posto dall'art. 145, primo comma, del codice civile - di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o piu' che sufficienti, in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unita' della famiglia.

Massima n. 5190

La mancata subordinazione, nel primo comma dell'art. 145 del codice civile, dell'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto le e' necessario ai bisogni della vita, alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, da' luogo ad una differenza di trattamento rispetto al corrispondente obbligo della moglie di contribuire al mantenimento del marito, posto invece dallo stesso art. 145, primo comma, cod. civ. a carico della moglie solo in quanto il marito non abbia mezzi sufficienti. Tale differenza di trattamento, pur essendo coerente con una concessione dei rapporti fra marito e moglie gia' dominante in passato, ma radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari. Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, cio' che tuttavia conta e' che tale diversita' di trattamento, non trovando giustificazione in funzione dell'unita' familiare, contrasta con l'art. 29 della Costituzione. L'art. 145, primo comma, del codice civile, va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione alle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita.

Massima n. 5191

Nella sentenza n. 45 del 1969 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma del cod. civ., nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non fondata sulla base della considerazione che la diversita' di trattamento fra la moglie colpevole - tenuta al mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti - ed il marito colpevole - tenuto ad analogo obbligo nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - trova la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non puo' collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unita' della famiglia.

Massima n. 5192

Poiche', a seguito della pronunzia di parziale illegittimita' del primo comma dell'art. 145 del codice civile, il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualita' (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene piu' alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. La questione sollevata in base a tale non piu' esistente differenza tra gli obblighi del marito e quelli della moglie, nei confronti dell'art. 156, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va ora percio' dichiarata non fondata per essere venuto meno il suo presupposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita;

dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte concernente l'ipotesi di separazione personale per colpa del marito, proposta dalle ordinanze del tribunale di Udine, della Corte di appello di Roma e della Corte di appello di Genova, indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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