Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1970
Corte cost., sent. 13 luglio 1970, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1970
- Data di deposito
- 13 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 116, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 5180
E' ben vero che l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la irretroattivita' della norma penale, ma da', altresi', fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice; eppero' e' altrettanto vero che il principio di legalita' della pena non puo' prescindere dalla individuazione di questa ossia dal suo adeguamento alle singole fattispecie. E' cosi' perfettamente conforme al disposto costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione concreta. Si ispira a tali criteri e percio' non viola l'art. 25, secondo comma, Cost. la norma denunziata, (art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente l'emissione di assegni a vuoto) la quale, con la formula "nei casi piu' gravi" (usata piu' volte in leggi speciali) richiede che per potersi addivenire all'applicazione della pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria, ricorrano tali casi (il che implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice) e sottintende che deve tenersi particolarmente conto, nelle varie fattispecie ivi elencate, degli elementi previsti in via generale dall'art. 133, primo e secondo comma, del Codice penale. Parimenti infondata nei sensi di cui in motivazione e' la censura sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' resta ben ferma, in ogni caso, l'esigenza di una rituale contestazione esplicita e dettagliata nei suoi aspetti tipicizzanti. Per altro, detta esigenza non sarebbe assolta da un generico richiamo alla maggiore gravita', del tutto inadeguato rispetto all'effettiva salvaguardia del diritto di difesa, cui e' preordinato l'obbligo giuridico-processuale della contestazione e quello della correlazione dell'accusa contestata con la sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi con la reclusione sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"), sollevata con ordinanza 22 gennaio 1969 del pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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