Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 198, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 98, comma 3, regio decreto n. 2090 del 15 settembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 4833
L'art. 198 del t.u. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dopo avere stabilito (primo comma) che quando risultano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di riscossione". Esattamente tale disposizione e' stata interpretata nel senso che dallo sgravio e' esclusa l'indennita' di mora.
Massima n. 4834
Il principio di legalita' e' un cardine dell'ordinamento costituzionale.
Massima n. 4835
Il regime giuridico del ruolo di imposte, caratterizzato, secondo le regole proprie dei provvedimenti amministrativi, dagli attributi dell'autoritativita' e dell'esecutorieta', risponde alla fondamentale esigenza della vita dello Stato di assicurare alla pubblica amministrazione la pronta e regolare disponibilita' dei necessari mezzi economici. Esso trova percio' giustificazione costituzionale in un preminente pubblico interesse.
Massima n. 4836
A norma dell'art. 23 della Costituzione l'amministrazione finanziaria ha il dovere di agire nell'ambito e nei limiti della legge.
Massima n. 4837
Gli scopi ai quali e' preordinato il regime giuridico del ruolo di imposte rendono legittimo il potere di riscuotere i tributi iscritti a ruolo senza che sia necessario un previo accertamento della legittimita' della loro imposizione, ed autorizzano, in caso di mancato adempimento, l'esecuzione forzata dei modi previsti dalla legge. Peraltro l'autoritativita' e l'esecutorieta' delle iscrizioni a ruolo, compatibili con la Costituzione nei limiti in cui costituiscono strumento essenziale per il soddisfacimento del pubblico interesse, non sono idonee a giustificare il permanere di effetti sanzionatori a carico del soggetto nei cui confronti e nei modi previsti dall'ordinamento venga accertata l'illegittimita' del ruolo.
Massima n. 4838
Finche' non sia stata riconosciuta in via amministrativa o giurisdizionale l'illegittimita' dell'imposizione tributaria tutti i contribuenti iscritti a ruolo - siano o no effettivi debitori dell'imposta - legittimamente soggiacciono alle pretese della pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo dei pagamenti ed all'eventuale esecuzione. Tuttavia, nel momento in cui, accertata, nei modi previsti dall'ordinamento, l'illegittimita' dell'iscrizione a ruolo, si provvede allo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che discendono dall'inadempimento di un obbligo impostogli fuori dei casi consentiti. Pertanto la disposizione dell'art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo, nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta la "indennita' di mora", deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Massima n. 4839
L'indennita' di mora, prevista dall'art. 198 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) e' una sanzione posta a carico del contribuente per il ritardato pagamento dell'imposta.
Massima n. 4840
Se tra le situazioni giuridiche che formano oggetto di una regolamentazione legislativa sussiste una netta diversita', il rispetto del principio costituzionale di eguaglianza esige che esse siano disciplinate in modo corrispondentemente differenziato.
Massima n. 4841
Il R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, non e' atto con forza di legge. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione, sottoposta alla Corte costituzionale con ordinanza 13 marzo 1968 (pubblicata nella G.U. n. 203 del 10 agosto 1968) nei confronti dell'art. 98, terzo comma, del suddetto decreto (che esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo per imposte non dovute le "multe per ritardati pagamenti") in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 4842
Rientra nei poteri del giudice ordinario, al fine dell'eventuale disapplicazione, verificare la compatibilita' con il testo di una norma di legge (nella specie: art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relativo alle somme da comprendersi nello sgravio di imposte) quale risulta a seguito di una dichiarazione di parziale illegittimita' (nella specie pronunciata con la sent. n. 13 del 1970 della Corte costituzionale riguardo all'esclusione dallo sgravio dell'indennita' di mora) delle disposizioni del relativo regolamento di esecuzione (nella specie: art. 98, terzo comma, del regolamento approvato con R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che esclude dallo sgravio di imposta le "multe per ritardati pagamenti").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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