Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1970

Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1970
Data di deposito
9 luglio 1970
Data di decisione
24 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 314, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5165

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del Cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato, e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche" in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'eventuale incongruenza tra l'art. 133 del Cod. penale, che prescrive al giudice l'indagine sui motivi a delinquere e sul carattere del reo, e l'art. 314 Cod. proc. pen. che vieta la perizia sulla psiche dell'individuo sano, non assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacche' il precetto costituzionale pone tra le finalita' della pena la rieducazione del condannato; l'attribuzione della predetta indagine al solo giudice va considerata in relazione alla idoneita' di quest'ultimo a tener conto della natura afflittiva ed intimidatoria della pena con cui la finalita' rieducativa deve essere contemperata (sentenze n. 12/1966 e n. 48/1962).

Massima n. 5166

L'eventuale opportunita' di aggiornare la norma ai piu' moderni studi di psicologia, implica un giudizio di merito sull'utilizzabilita' processuale di una scienza, riservato alla discrezionalita' del legislatore ordinario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con ordinanza del 16 gennaio 1969, limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire "la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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