Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1970
Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1970
- Data di deposito
- 9 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 314, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5165
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del Cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato, e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche" in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'eventuale incongruenza tra l'art. 133 del Cod. penale, che prescrive al giudice l'indagine sui motivi a delinquere e sul carattere del reo, e l'art. 314 Cod. proc. pen. che vieta la perizia sulla psiche dell'individuo sano, non assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacche' il precetto costituzionale pone tra le finalita' della pena la rieducazione del condannato; l'attribuzione della predetta indagine al solo giudice va considerata in relazione alla idoneita' di quest'ultimo a tener conto della natura afflittiva ed intimidatoria della pena con cui la finalita' rieducativa deve essere contemperata (sentenze n. 12/1966 e n. 48/1962).
Massima n. 5166
L'eventuale opportunita' di aggiornare la norma ai piu' moderni studi di psicologia, implica un giudizio di merito sull'utilizzabilita' processuale di una scienza, riservato alla discrezionalita' del legislatore ordinario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con ordinanza del 16 gennaio 1969, limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire "la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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