Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1970

Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1970
Data di deposito
4 febbraio 1970
Data di decisione
29 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 507 del 20 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4828

Perche' apparecchi o congegni automatici o semiautomatici debbano essere considerati da giuoco e non da mero trattenimento, e' sufficiente che il giuocatore attraverso l'uso dell'apparecchio possa conseguire un risultato che gli consenta una nuova utilizzazione di esso, senza il versamento di alcun corrispettivo. Infatti nella normativa di cui alla legge 20 maggio 1965, n. 507, che modifica il T.U. delle leggi di p.s., la terminologia adottata (giuoco, apparecchi o congegni da giuoco, apparecchi che possono dar luogo a scommesse) non deve essere intesa nel senso rigorosamente tecnico che si riscontra a proposito di altri istituti o di altre norme (segnatamente di diritto civile), bensi' in senso piu' generale (o generico) in quanto tende ad indicare, quale oggetto del divieto, dati comportamenti del giuocatore e date utilita' (immediate o mediate) che questi puo' conseguire e che lo inducano a servirsi dell'apparecchio o del congegno.

Massima n. 4829

Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici, da giuoco, la normativa di cui alla legge n. 507 del 1965, non si pone in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, tenuto presente quanto la Corte ha precisato con la sentenza n. 125 del 1963, va osservato che la liberta' di iniziativa economica non trova un limite illegittimo nel divieto di usare codesti apparecchi o congegni imposto al fine di evitare che venga favorito il giuoco aleatorio, ancorche' non d'azzardo, che i cittadini, ed in particolare i giovani, dedichino parte del loro tempo ad attivita' o comportamenti non del tutto compatibili con il rispetto della dignita' umana, che, infine, si agevolino o determinino tendenze antisociali.

Massima n. 4830

La legittimita' costituzionale della norma che impone il divieto di uso di apparecchi o congegni da giuoco con prolungamento di partita trova il suo fondamento negli stessi principi che inducono la Corte ad affermare la legittimita' dello stesso divieto posto dalla legge per gli apparecchi che consentono la ripetizione di partita: infatti, nel sistema della legge le due situazioni - ripetizione di partita e prolungamento di partita - sono equivalenti, sotto il profilo che il prolungamento di partita rappresenta, pur sempre, un premio che il giuocatore consegue. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 4831

Non tutti i diritti e le liberta' che il singolo ha nell'ambito della propria sede spettano necessariamente allo stesso soggetto e possono da lui essere esercitati qualora operi insieme ad altri e nei locali di un organismo collettivo di cui faccia parte.

Massima n. 4832

La legge 20 maggio 1965, n. 507, nel porre il divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento che consentono la ripetizione e il prolungamento di partita nei circoli o associazioni di qualunque specie non contrasta con l'art. 18 della Costituzione. Il divieto legislativo, infatti, non si riferisce all'associazione o circolo in quanto tale, ma colpisce il comportamento che tutte le persone facenti parte del circolo o dell'associazione possono tenere nei relativi locali. Tale divieto pertanto concerne i singoli e si giustifica in rapporto alla pericolosita' sociale dell'uso degli anzidetti apparecchi da parte di singoli operanti in gruppo, o con la partecipazione o alla presenza di piu' persone.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 41, 3 e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE -PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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