Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1970
Corte cost., sent. 4 febbraio 1970, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1970
- Data di deposito
- 4 febbraio 1970
- Data di decisione
- 29 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 507 del 20 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4828
Perche' apparecchi o congegni automatici o semiautomatici debbano essere considerati da giuoco e non da mero trattenimento, e' sufficiente che il giuocatore attraverso l'uso dell'apparecchio possa conseguire un risultato che gli consenta una nuova utilizzazione di esso, senza il versamento di alcun corrispettivo. Infatti nella normativa di cui alla legge 20 maggio 1965, n. 507, che modifica il T.U. delle leggi di p.s., la terminologia adottata (giuoco, apparecchi o congegni da giuoco, apparecchi che possono dar luogo a scommesse) non deve essere intesa nel senso rigorosamente tecnico che si riscontra a proposito di altri istituti o di altre norme (segnatamente di diritto civile), bensi' in senso piu' generale (o generico) in quanto tende ad indicare, quale oggetto del divieto, dati comportamenti del giuocatore e date utilita' (immediate o mediate) che questi puo' conseguire e che lo inducano a servirsi dell'apparecchio o del congegno.
Massima n. 4829
Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici, da giuoco, la normativa di cui alla legge n. 507 del 1965, non si pone in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, tenuto presente quanto la Corte ha precisato con la sentenza n. 125 del 1963, va osservato che la liberta' di iniziativa economica non trova un limite illegittimo nel divieto di usare codesti apparecchi o congegni imposto al fine di evitare che venga favorito il giuoco aleatorio, ancorche' non d'azzardo, che i cittadini, ed in particolare i giovani, dedichino parte del loro tempo ad attivita' o comportamenti non del tutto compatibili con il rispetto della dignita' umana, che, infine, si agevolino o determinino tendenze antisociali.
Massima n. 4830
La legittimita' costituzionale della norma che impone il divieto di uso di apparecchi o congegni da giuoco con prolungamento di partita trova il suo fondamento negli stessi principi che inducono la Corte ad affermare la legittimita' dello stesso divieto posto dalla legge per gli apparecchi che consentono la ripetizione di partita: infatti, nel sistema della legge le due situazioni - ripetizione di partita e prolungamento di partita - sono equivalenti, sotto il profilo che il prolungamento di partita rappresenta, pur sempre, un premio che il giuocatore consegue. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 4831
Non tutti i diritti e le liberta' che il singolo ha nell'ambito della propria sede spettano necessariamente allo stesso soggetto e possono da lui essere esercitati qualora operi insieme ad altri e nei locali di un organismo collettivo di cui faccia parte.
Massima n. 4832
La legge 20 maggio 1965, n. 507, nel porre il divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento che consentono la ripetizione e il prolungamento di partita nei circoli o associazioni di qualunque specie non contrasta con l'art. 18 della Costituzione. Il divieto legislativo, infatti, non si riferisce all'associazione o circolo in quanto tale, ma colpisce il comportamento che tutte le persone facenti parte del circolo o dell'associazione possono tenere nei relativi locali. Tale divieto pertanto concerne i singoli e si giustifica in rapporto alla pericolosita' sociale dell'uso degli anzidetti apparecchi da parte di singoli operanti in gruppo, o con la partecipazione o alla presenza di piu' persone.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 41, 3 e 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE -PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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