Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1970

Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1970
Data di deposito
6 luglio 1970
Data di decisione
18 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5124

Pur senza far menzione di quella espressione d'uso, il giudice a quo motiva in modo piu' che sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto produce l'applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una dichiarazione di illegittimita' costituzionale.

Massima n. 5125

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., che concerne la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili; tale norma, infatti, non presenta alcun aspetto di irrazionalita' anche se disciplina in modo diverso gli effetti che si riconnettono alla colpa totale e alla colpa parziale del danneggiato-assicurato, perche' tra le due ipotesi non v'e' equivalenza di presupposti: mentre nel primo caso non e' possibile esercitare il diritto di surrogazione perche' manca il terzo autore del danno, nel secondo invece il diritto di rivalsa puo' essere fatto valere contro il terzo che ha prodotto, sia pure in modo concorrente, il danno e puo' essere esercitato per l'intero (e non per la sola parte causata dalla colpa del danneggiante) perche' cosi' la legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua discrezionalita', di stabilire.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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