Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1970
Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1970
- Data di deposito
- 6 luglio 1970
- Data di decisione
- 18 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5124
Pur senza far menzione di quella espressione d'uso, il giudice a quo motiva in modo piu' che sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto produce l'applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
Massima n. 5125
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., che concerne la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili; tale norma, infatti, non presenta alcun aspetto di irrazionalita' anche se disciplina in modo diverso gli effetti che si riconnettono alla colpa totale e alla colpa parziale del danneggiato-assicurato, perche' tra le due ipotesi non v'e' equivalenza di presupposti: mentre nel primo caso non e' possibile esercitare il diritto di surrogazione perche' manca il terzo autore del danno, nel secondo invece il diritto di rivalsa puo' essere fatto valere contro il terzo che ha prodotto, sia pure in modo concorrente, il danno e puo' essere esercitato per l'intero (e non per la sola parte causata dalla colpa del danneggiante) perche' cosi' la legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua discrezionalita', di stabilire.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze