Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1970
Corte cost., sent. 6 luglio 1970, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1970
- Data di deposito
- 6 luglio 1970
- Data di decisione
- 18 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 261, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 262, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 5118
Nei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 38 e seguenti della legge n. 36 del 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il Consiglio nazionale, a differenza dei singoli Consigli dell'Ordine, svolge, quando e' chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati da detti Consigli, funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale: il che puo' trovare conferma nella ricorribilita' contro le decisioni del Consiglio nazionale alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Massima n. 5119
Svolge funzione giurisdizionale il Consiglio nazionale forense quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti la sospensione dall'esercizio professionale in base all'art. 261 del T.U. delle imposte dirette. Infatti in tale fase al Consiglio nazionale e' sempre attribuito un notevole margine di giudizio sia sulla legittimita' della procedura, sia sulla obiettiva applicazione della legge.
Massima n. 5120
Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "senza distinzione di condizioni personali e sociali", (art. 3) non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme, bensi' nel senso che quel principio debba valere soltanto a parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversita' di presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate. D'altro canto la posizione del contribuente moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, e' da porsi su piano diverso da quello di chi eserciti attivita' vincolate all'iscrizione in albi professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza. Il divario consiste in cio' che, mentre per la prima categoria non sussiste, ne' puo' ovviamente sussistere, un vincolo formale condizionante l'attivita' di produzione del reddito, altrettanto non e' per la seconda categoria. Pertanto, trattandosi di due categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed operativita' delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi.
Massima n. 5121
Il riconoscimento del diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 della Costituzione, e' compatibile con specifici limiti e condizioni, che la legge ponga a tutela di interessi generali preminenti sugli interessi particolari.
Massima n. 5122
La procedura prevista dall'art. 262 del T.U. delle imposte dirette riveste natura e carattere peculiari alla categoria di coloro che esercitano attivita' economica organizzata ad impresa e pertanto difettano i presupposti che valgono a far ritenere fondata la questione di costituzionalita' sulla base dell'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 5123
E' affidata al legislatore la valutazione discrezionale delle singole condotte antigiuridiche al fine di farne derivare il trattamento sanzionatorio da applicare: il che, rapportato all'art. 3 della Costituzione, si risolve nella giustificazione della prevalenza della differenziazione sulla uniformita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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