Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1970

Corte cost., sent. 26 giugno 1970, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1970
Data di deposito
26 giugno 1970
Data di decisione
17 giugno 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 94, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 468, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 94, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 93, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 93, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5087

Essendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 147 del 1969, devono essere dichiarate inammissibili, perche', irrilevanti nel giudizio a quo, le questioni di legittimita' costituzionale ad essa connesse, proposte dal Pretore di Postiglione con ord. 9 luglio 1969 e relative agli artt. 93, comma secondo, 94, comma primo e secondo, e 468, comma primo del Cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Massima n. 5088

Gli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del C.P.P., i quali consentono alla parte civile di introdurre direttamente in udienza l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza prevedere la concessione di un termine a difesa a favore dell'imputato, non incidono sul suo diritto di difesa e pertanto non violano l'art. 24, comma secondo della Costituzione: ed invero l'imputato ha la possibilita' di preparare tempestivamente le ragioni che intende far valere nei confronti della parte offesa dal reato, potendo sicuramente rappresentarsi e prevedere l'eventualita' della costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli e' stato reso noto con la contestazione della imputazione, il nome della parte lesa dal reato ed anche per quanto riguarda le ragioni, di ordine soprattutto formale, che eventualmente sussistano in rapporto all'atto di costituzione, l'imputato ha la possibilita', essendo obbligatoriamente assistito da un difensore, di rilevare e di contestarle immediatamente.

Massima n. 5089

L'art. 468, comma primo, del codice di procedura penale, che attribuisce alla parte civile la facolta' di precisare l'ammontare dei danni solo all'atto delle conclusioni, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione: e' difatti evidente che la parte civile puo' formulare nel processo penale una domanda precisa solo alla fine della istruttoria dibattimentale, nel momento in cui, cioe', sulla base delle risultanze processuali, puo' stabilirsi quanta parte della responsabilita' dell'imputato sia rimasta provata; nella discussione, inoltre, la legge dispone che la parte civile intervenga per prima, in modo da consentire alla difesa dell'imputato di contrastare la pretesa della parte lesa con gli stessi elementi gia' acquistati al fascicolo processuale.

Massima n. 5090

L'inserimento dell'azione civile nel processo penale, disposta dal legislatore entro i limiti della sua discrezionalita', pone in essere una situazione processuale profondamente diversa da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche se si tratti di azione di restituzione o di risarcimento di danni. Cio' perche', in sede penale, il fatto reato e le sue conseguenze sono esaminati in un unico processo in cui l'accertamento dei fatti ha efficacia polivalente, come che diretto all'accertamento della responsabilita' dell'imputato sia ai fini penali che a quelli civili. Non sussiste pertanto alcuna violazione del principio di eguaglianza nella disciplina prevista dagli artt. 93 comma primo, 94, commi primo e secondo e 468, comma primo, i quali dispongono diversamente da quanto accade nel giudizio civile (in cui l'attore e' tenuto a precisare sia il petitum che la causa petendi), che la parte civile e' tenuta, al momento della costituzione, alla sola "esposizione sommaria dei motivi", potendo rinviare, al momento della conclusione, la determinazione dell'ammontare dei danni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147 del 1969;

b) inammissibili le questioni proposte dal pretore di Postiglione con ordinanza 9 luglio 1969 e relative agli artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468, comma primo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468 del codice di procedura penale, proposte dal pretore di San Giovanni Valdarno con ordinanza in data 30 gennaio 1969 e dal tribunale di Arezzo con ordinanza 7 febbraio 1969, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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