Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1969

Corte cost., sent. 10 giugno 1969, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1969
Data di deposito
10 giugno 1969
Data di decisione
22 maggio 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:99

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1244 del 4 novembre 1951

Parametri

Massime

Massima n. 3311

L'accertamento circa la natura demaniale di un terreno soggetto a scorporo ai fini della riforma fondiaria e circa la validita' dei contratti enfiteutici ricadenti sul medesimo costituisce il presupposto indispensabile della questione di legittimita' costituzionale ed attiene a quel giudizio di rilevanza che e' di esclusiva competenza del giudice a quo. Deve pertanto ritenersi ritualmente introdotto secondo le regole dettate dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto di scorporo in ordine al quale il giudice di merito abbia effettuato con sentenza non definitiva l'accertamento in questione richiamandolo poi nell'ordinanza di rinvio di pari data a fondamento del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Dalla circostanza che avverso la sentenza non definitiva sia stato proposto ricorso per cassazione non puo' trarsi fondato motivo per sostenere l'inammissibilita' del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale poiche', come piu' volte affermato proprio in ordine ai giudizi riguardanti le leggi-provvedimento, le pronunce della Corte sono indipendenti dallo svolgimento del giudizio principale e la dichiarazione di incostituzionalita' con la tipica formula "in quanto" costantemente in esse adoperata non preclude alle parti il diritto di proseguire, nell'ulteriore fase del giudizio di merito o nei successivi gradi, a discutere sulla fondatezza dei presupposti e quindi sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale; ne' esclude che una differente definitiva decisione sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita' produca come conseguenza l'inefficacia della sentenza della Corte. Cfr.: sent. 10/1959; 78/1961; 37/1968.

Massima n. 3312

E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1244 in quanto ha disposto l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria di un terreno del quale risultava essere enfiteuta un soggetto privato ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali di due Comuni. Cfr.: sent. 78/1961; 37/1968.

Massima n. 3313

Cfr.: sent. 78/1961; 18/1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze