Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1969
Corte cost., sent. 10 giugno 1969, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1969
- Data di deposito
- 10 giugno 1969
- Data di decisione
- 22 maggio 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:99
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1244 del 4 novembre 1951
Parametri
Massime
Massima n. 3311
L'accertamento circa la natura demaniale di un terreno soggetto a scorporo ai fini della riforma fondiaria e circa la validita' dei contratti enfiteutici ricadenti sul medesimo costituisce il presupposto indispensabile della questione di legittimita' costituzionale ed attiene a quel giudizio di rilevanza che e' di esclusiva competenza del giudice a quo. Deve pertanto ritenersi ritualmente introdotto secondo le regole dettate dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto di scorporo in ordine al quale il giudice di merito abbia effettuato con sentenza non definitiva l'accertamento in questione richiamandolo poi nell'ordinanza di rinvio di pari data a fondamento del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Dalla circostanza che avverso la sentenza non definitiva sia stato proposto ricorso per cassazione non puo' trarsi fondato motivo per sostenere l'inammissibilita' del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale poiche', come piu' volte affermato proprio in ordine ai giudizi riguardanti le leggi-provvedimento, le pronunce della Corte sono indipendenti dallo svolgimento del giudizio principale e la dichiarazione di incostituzionalita' con la tipica formula "in quanto" costantemente in esse adoperata non preclude alle parti il diritto di proseguire, nell'ulteriore fase del giudizio di merito o nei successivi gradi, a discutere sulla fondatezza dei presupposti e quindi sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale; ne' esclude che una differente definitiva decisione sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita' produca come conseguenza l'inefficacia della sentenza della Corte. Cfr.: sent. 10/1959; 78/1961; 37/1968.
Massima n. 3312
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1244 in quanto ha disposto l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria di un terreno del quale risultava essere enfiteuta un soggetto privato ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali di due Comuni. Cfr.: sent. 78/1961; 37/1968.
Massima n. 3313
Cfr.: sent. 78/1961; 18/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze