Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1969
Corte cost., sent. 17 aprile 1969, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1969
- Data di deposito
- 17 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 798 del 5 luglio 1965
- art. 4, legge n. 798 del 5 luglio 1965
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, Costituzione
- art. 98, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 3283
Non esercita i poteri istruttori del pubblico ministero in fase istruttoria, ma agisce in veste di giudice che ha poteri decisori su un processo di sua competenza ed e' quindi legittimato a promuovere un giudizio di legittimita' costituzionale il pretore che, nel corso di un procedimento "per decreto penale" solleva questione di costituzionalita' dopo essere pervenuto alla determinazione di definire il giudizio di sua cognizione, giusta i poteri riconosciutigli dall'ordinamento, con un decreto penale di condanna.
Massima n. 3284
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo e quando dal testo dell'ordinanza di rimessione risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' sufficientemente motivata non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria ai fini della decisione della controversia.
Massima n. 3285
I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessita' discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalita' di carattere pubblico poiche' e' compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.
Massima n. 3286
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che impongono il pagamento di contributi a favore della cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali poiche' - come la Corte ha avuto occasione di statuire con la precedente sentenza n. 23 del 1968 - le prestazioni patrimoniali imposte dai citati articoli sono da considerare tributi lato sensu giudiziari e, in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del richiamato precetto costituzionale il quale ha riguardo soltanto a prestazione di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente.
Massima n. 3287
Non e' fondata, in riferimento all'art. 98, comma primo, Cost., per il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che fanno obbligo ai cancellieri e agli uffici del registro di riscuotere e versare alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali i contributi gravanti sui decreti penali di condanna non opposti, in quanto il carattere pubblico dell'ente cui i contributi in questione vengono devoluti, le pubbliche finalita' previdenziali che ne hanno determinato l'imposizione e la loro connessione con la prestazione di un servizio giudiziario consentono di ritenere che il particolare sistema di riscossione e versamento posto dalle indicate norme a carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con il richiamato precetto costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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