Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1969
Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1969
- Data di deposito
- 14 aprile 1969
- Data di decisione
- 2 aprile 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, lett. b, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 3270
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4, lett. b, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse". E cio' perche' la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la fermata o la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri. Inoltre, il concetto di pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non e' affatto generico, riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della collettivita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in relazione all'articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 572 (delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale) proposta, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Genova del 26 ottobre 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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