Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1969
Corte cost., sent. 11 aprile 1969, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1969
- Data di deposito
- 11 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, comma 1, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 49, comma 1, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 25, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 48, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 49, legge n. 246 del 5 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 3250
La norma di cui all'art. 48, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) non puo' intendersi nel senso che i Comuni abbiano facolta' di far coincidere la data di riferimento iniziale per il calcolo degli incrementi di valore ai fini della nuova imposta con quella gia' stabilita, agli stessi effetti, nelle delibere istitutive del contributo di miglioria generica: essa, letteralmente e logicamente, sta invece a significare che anche la data di applicazione dell'imposta puo' essere quella medesima che era stata a suo tempo determinata dal Comune nelle delibere istitutive del contributo di miglioria, in quanto questo e' tecnicamente il senso corretto dell'espressione ivi adoperata "fissare la decorrenza dell'imposta" e se improprieta' c'e' nel testo della legge, questa si incontra eventualmente nell'art. 49, ove si parla dell'incremento dei valori verificatosi "dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente". Ed ulteriore argomento a favore di questa interpretazione si trae dal secondo comma dello stesso art. 48, che, tenendo fermi, ai fini dall'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore, oltre i valori gia' definiti, anche i pagamenti e le iscrizioni a ruolo effettuati agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria, presuppone che la nuova imposta sia applicabile a fatti intervenuti sotto il vigore del testo unico del 1931, e concretamente rilevanti per l'applicazione del contributo di miglioria generica.
Massima n. 3251
Con la sentenza n. 44 del 23 maggio 1966 la Corte costituzionale ebbe a ravvisare nel secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) una violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 53 della Costituzione non gia' per il semplice motivo della retroattivita' della imposizione, ma per la dissociazione temporale che ne risultava tra capacita' contributiva e sottoposizione al tributo, del quale la norma dichiarata incostituzionale consentiva l'applicazione a "rapporti esauriti", senza che soccorresse "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato con essa" permangano "nella sfera patrimoniale del soggetto", data anche la imprevedibilita' dell'imposta: la stessa dottrina tributaristica, d'altronde, non aveva mancato di rilevare che una legge puo' colpire una capacita' contributiva esistente in un momento anteriore e rivelata da fatti passati, senza percio' solo violare l'art. 53, purche' vi sia una ragionevole presunzione che, nella normalita' dei casi, quella capacita' contributiva permanga al momento della imposizione.
Massima n. 3252
La situazione prevista dagli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) e' in parte diversa da quella che era regolata dal secondo comma dell'art. 25 della stessa legge, in quanto nella specie la retroattivita' inerisce alla sostituzione di un tributo precedente con l'altro, strutturato bensi' in modi sotto alcuni aspetti diversi, ma rispondente alla medesima funzione economico-sociale e diretto a colpire, con aliquote minori, gli stessi fatti produttivi di ricchezza del primo: non vi e' dubbio, infatti, che l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, storicamente e logicamente, deriva in linea diretta dal contributo di miglioria generica previsto dal testo unico sulla finanza locale, rappresentandone un ulteriore sviluppo e ammodernamento, mostrando chiaramente la legge de qua di considerare l'applicazione dell'un tributo alternativa rispetto all'applicazione dell'altro; e non vi e' dubbio, inoltre, che la disciplina dettata nelle disposizioni transitorie degli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 tende a regolare il passaggio dall'uno all'altro tributo nei Comuni che il primo avessero applicato od intrapreso ad applicare.
Massima n. 3253
Se e' vero che la cerchia dei soggetti passivi dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' piu' larga di quella di coloro che erano sottoposti al contributo di miglioria generica, non e' meno vero, tuttavia, che questi ultimi vi sono certamente ricompresi, di guisa che, nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta e contribuenti gia' assoggettati al contributo, non sussiste violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: da un lato, infatti, a differenza di quanto si riscontrava nel caso dell'art. 25, secondo comma, della stessa legge 5 marzo 1963, n. 246, non sarebbe possibile mettere in dubbio la piena prevedibilita' dell'onere di una imposizione, astrattamente prevista come possibile dal testo unico del 1931, quando ne fosse stata decisa la istituzione con deliberazioni comunali contro le quali gli interessati avevano a loro disposizione i ricorsi di cui all'art. 239 del testo unico; d'altro lato, la capacita' contributiva che deve permanere in capo al soggetto passivo della nuova imposta, subentrante retroattivamente al tributo precedentemente istituito, e' quella medesima - non solo astrattamente, quanto anche in concreto - sulla quale il contributo stesso per l'innanzi incideva.
Massima n. 3254
Il principio di cui al primo comma dell'art. 53 della Costituzione risulta violato, per ragioni analoghe a quelle rilevate nella sentenza n. 44 del 23 maggio 1966 in ordine al secondo comma dell'art. 25, nella parte in cui gli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246, estendono l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili a soggetti diversi da quelli gia' tenuti a corrispondere il contributo di miglioria generica e con la stessa decorrenza stabilita per l'applicazione di quest'ultimo: ne consegue, limitatamente a questa parte, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni, innanzi indicate.
Massima n. 3255
Gli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246, non implicano soltanto la facolta' di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili con la stessa decorrenza del precedente contributo di miglioria comunale cui il contributo stesso si riferiva, ma, come si evince anche dalla norma dell'art. 50, ammettono l'applicazione retroattiva dell'imposta nell'intero territorio dei comuni che avessero gia' deliberato l'istituzione, anche se per alcune zone soltanto, del contributo di miglioria generica: ne consegue un contrasto con l'art. 3 Cost. non gia' per ingiustificata diversita' di trattamento, ma all'inverso per ingiustificata parificazione di situazioni tra loro obiettivamente diverse; peraltro, la questione, impostata in questi termini, rimane assorbita nella rilevata illegittimita' costituzionale parziale della disciplina transitoria dettata dagli articoli innanzi indicati, per violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facoltà di fissare la decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica, consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria generica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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