Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1969

Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1969
Data di deposito
9 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:71

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 473 del 17 aprile 1925
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 249 del 11 febbraio 1917

Parametri

Massime

Massima n. 3237

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia", in riferimento all'art. 77 della Costituzione per la pretesa sua mancata conversione in legge. A parte l'ovvio rilievo che se la conversione in legge non fosse avvenuta il decreto sarebbe privo di qualsiasi efficacia, sta il fatto che esso fu convertito in legge con l'articolo unico, comma primo, della legge 17 aprile 1925 n. 473 (n. 786 in Gazz. Uff. 5 maggio 1925, n. 104) e deve pertanto ritenersi legittimamente in vigore.

Massima n. 3238

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia", che denuncia la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto e la loro applicazione risultano limitate ad "alcune ed incerte provincie italiane". Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le norme in esame e' agevole osservare che esso risulta dalla locuzione "provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia" espressamente adottata sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del decreto citato, locuzione, gia' usata in altri provvedimenti legislativi, che e' di per se' sufficiente a delimitare l'ambito territoriale delle norme in questione. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza nel fatto che il decreto si applichi in alcune provincie e non in tutto il territorio nazionale, ben potendo il legislatore emanare una disciplina normativa differenziata quando questa e' obiettivamente giustificata da diversita' di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che razionalmente ne determinano l'adozione; e nella specie le norme in esame trovano logica ed adeguata giustificazione nelle speciali situazioni di alcune regioni italiane in cui la peculiare conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati ove l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonche' speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali attivita' si dedicano, hanno favorito in modo particolare, piu' che nel restante territorio nazionale, l'incremento e la maggiore gravita' dei reati dell'abigeato e del pascolo abusivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 77 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle province dell'Italia meridionale e della Sicilia" proposta dal tribunale di Lagonegro con ordinanza 23 aprile 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

Testo integrale

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