Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1969
Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1969
- Data di deposito
- 9 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:70
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1475 del 24 dicembre 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1490 del 24 dicembre 1951
Parametri
Massime
Massima n. 3236
Per la legge 12 maggio 1950 n. 230 (Legge Sila), ai fini della espropriazione, l'unico elemento essenziale - oltre il requisito della possibilita' della trasformazione agraria - e' quello della estensione della proprieta' terriera che superi la quota intangibile dei 300 ettari. E poiche' la legge omette di dare qualsiasi prescrizione in merito al modo di accertare tale estensione, affida evidentemente al libero apprezzamento dell'ente espropriante la scelta del mezzo piu' idoneo per raggiungere lo scopo, compreso quello eventuale della misurazione diretta del terreno. Dal che deriva in primo luogo, che, pur non potendosi negare una funzione strumentale ai dati risultanti dal catasto, essi non hanno tuttavia rilevanza diretta, tali da farli ritenere determinanti; ed, in secondo luogo che, nel caso di incertezza oppure di differenza fra i dati catastali e la consistenza reale, e' questa ultima che deve avere la preferenza, siccome decisiva. Pertanto, deve essere dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 5 della l. 12 maggio 1950, n. 230, la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7 giugno 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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