Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1969
Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1969
- Data di deposito
- 9 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 215, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- legge n. 15 del 19 gennaio 1963
Massime
Massima n. 3235
In base alla legislazione vigente prima della emanazione del nuovo T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i proprietari, i mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, ossia la categoria di persone indicate nella lett. b dell'art. 1 del R.D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, avevano diritto alla indennita' per invalidita' permanente totale o parziale con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidita' temporanea e non dal giorno dell'infortunio. Tale essendo lo stato della passata legislazione - nelle conclusioni cui la Corte e' pervenuta attraverso la interpretazione della dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea", usata dall'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 - e' evidente che l'art. 215 del citato nuovo T.U. del 1965, la' dove dispone che la rendita per invalidita' permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorre "dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilita' temporanea assoluta" non peggiora il trattamento assicurativo spettante alla suddetta categoria di assistiti dall'I.N.A.I.L.. Pertanto l'art. 215 non si rivela in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, nella parte in cui dispone: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione", e, conseguentemente, non e' fondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del legislatore delegato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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