Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1969
Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1969
- Data di deposito
- 9 aprile 1969
- Data di decisione
- 27 marzo 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 2068, comma 2, codice civile
- legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 2, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 11, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 12, legge n. 339 del 2 aprile 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3232
Il settore del lavoro domestico disciplinato, in atto, principalmente dal Codice civile e dalla legge 2 aprile 1958 n. 339, e' tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva, come, peraltro, la Corte ha affermato nella sent. n. 101 del 1968. Infatti, la vigente disciplina legislativa del rapporto di lavoro domestico denuncia e conferma l'orientamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro domestico, ma non esclude, anzi prospetta, come eventuale e possibile l'autonomia collettiva di diritto privato, nella stessa materia. E non puo' a priori escludersi che codesta autonomia collettiva trovi garanzia costituzionale nell'art. 39 della Costituzione.
Massima n. 3233
Riconosciuta la tendenziale possibilita' che anche i lavoratori domestici si organizzino in associazioni sindacali - possibilita' esplicitamente ammessa dalla legge n. 339 del 2 aprile 1958 -, contrasta con l'art. 3 della Costituzione la limitazione posta dall'art. 2068, comma secondo, del codice civile, che esclude dalla contrattazione collettiva i rapporti di lavoro domestico. L'affermata illegittimita' della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione esime dall'indagine diretta ad accertare l'eventuale illegittimita' sia anche per contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
Massima n. 3234
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2068, comma secondo del codice civile, nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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