Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1969

Corte cost., sent. 9 aprile 1969, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1969
Data di deposito
9 aprile 1969
Data di decisione
27 marzo 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2068, comma 2, codice civile
  • legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 2, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 11, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 12, legge n. 339 del 2 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 3232

Il settore del lavoro domestico disciplinato, in atto, principalmente dal Codice civile e dalla legge 2 aprile 1958 n. 339, e' tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva, come, peraltro, la Corte ha affermato nella sent. n. 101 del 1968. Infatti, la vigente disciplina legislativa del rapporto di lavoro domestico denuncia e conferma l'orientamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro domestico, ma non esclude, anzi prospetta, come eventuale e possibile l'autonomia collettiva di diritto privato, nella stessa materia. E non puo' a priori escludersi che codesta autonomia collettiva trovi garanzia costituzionale nell'art. 39 della Costituzione.

Massima n. 3233

Riconosciuta la tendenziale possibilita' che anche i lavoratori domestici si organizzino in associazioni sindacali - possibilita' esplicitamente ammessa dalla legge n. 339 del 2 aprile 1958 -, contrasta con l'art. 3 della Costituzione la limitazione posta dall'art. 2068, comma secondo, del codice civile, che esclude dalla contrattazione collettiva i rapporti di lavoro domestico. L'affermata illegittimita' della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione esime dall'indagine diretta ad accertare l'eventuale illegittimita' sia anche per contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Massima n. 3234

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2068, comma secondo del codice civile, nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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